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Home»Leggi, normativa e prassi»Esonero under 30, incentivo donne e decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022

Esonero under 30, incentivo donne e decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022

Daniele Bonaddio31 Gennaio 20223 Mins Read
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Sono state prorogate, fino al 30 giugno 2022, le assunzioni under 30, l’agevolazione di donne svantaggiate e la decontribuzione sud

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Bonus assunzioni agevolazioni sgravi fiscali contributivi

Proroga delle agevolazioni “giovani under 30“, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022. Tali misure, infatti, sono stati differiti fino al 30 giugno 2022. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, rendendo noto la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 da parte della Commissione Europea.

Esonero under 30, incentivo donne e decontribuzione sud: proroga al 30 giugno 2022

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di:

  • giovani che non abbiano compiuto il 30esimo anno di età (art. 1, commi da 10 a 15);
  • donne svantaggiate (art. 1, commi da 16 a 19);
  • soggetti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:

  • la decontribuzione di cui all’art. 1, commi da 161 a 168, della L. n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
  • l’esonero di cui all’art. 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
  • l’esonero di cui all’art. 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Assunzioni agevolate 2022: la proroga

Ciò detto, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022. Tale data corrisponde con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

Pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Temporary Framework, aumento del massimale di erogazione di aiuti

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:

  • 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

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