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di Daniele Bonaddio - 31 Gennaio 2022
Proroga delle agevolazioni “giovani under 30“, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud“, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022. Tali misure, infatti, sono stati differiti fino al 30 giugno 2022. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, rendendo noto la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 da parte della Commissione Europea.
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha disciplinato speciali misure agevolative volte all’assunzione di:
I suddetti esoneri sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “Temporary Framework”), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
Pertanto, essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, la quale ha autorizzato:
Ciò detto, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022. Tale data corrisponde con il termine finale di operatività del Temporary Framework.
Pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.