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Esperto risponde: calcolo esatto dei giorni del periodo di prova

L'Avvocato Cotellessa risponde in merito al superamento del periodo di prova per il personale ATA a cui si applica l’art. 45 del CCNL Scuola


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di - 8 Aprile 2014

Egregio Avv. Pietro Cotellessa, Le chiedo se può dare risposte ai miei quesiti?

Periodo di prova di 4 mesi (Art. 45 CCNL Scuola) con presa di servizio il 1° Settembre 2004? Quando scadeva il termine finale? Il 31/12/2004? o il 01/01/2005?

Posticipando la scadenza di gg. 6 per malattia, quando veniva a scadere il periodo di prova? Il 06/01/2005? o il 07/01/2005?

Una eventuale proroga del periodo di prova o risoluzione entro quale termine andava comunicata al lavoratore? Entro il 06/01/2005? o entro il 07/01/2005?

Se il termine finale del periodo di prova, viene a scadere in giorno festivo (06/01/2004 Befana), il datore di lavoro può disporre la proroga il giorno successivo non festivo e cioè – nel caso di cui sopra – il 07/01/2005?

In questo caso di scadenza del termine finale del “patto di prova” vale il principio che il termine si sposta al giorno successivo non festivo come per le scadenze processuali? Se si, per il lavoratore non significherebbe aumentare di 1 giorno il periodo di prova?

Grazie
R. C. P.

Calcolo esatto dei giorni del periodo di prova

Gentile sig. C.,

Lei farà certamente riferimento al superamento del periodo di prova per il personale ATA a cui si applica l’art. 45 del CCNL Scuola.
Ebbene, secondo lo stesso CCNL per calcolare i 4 mesi si contano tutti i giorni di effettivo servizio comprese le festività mentre non si contano le assenze personali, come le assenze per malattia.

Nel suo caso, quindi i quattro mesi di prova corrispondono con i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre, con scadenza 31.12.2013.

La malattia per n. 6 giorni, ha prorogato il termine al 6 gennaio 2014.  La proroga, intervenuta il 7 gennaio, appare, pertanto, a sommesso avviso dello scrivente ed ad una prima analisi, assolutamente tardiva.

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.P.R. n. 3 10/1/1957, infatti, il periodo di prova può intendersi superato quando: “entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non è intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole”.

La Sua posizione, ad ogni modo, richiede un approfondimento che in questa sede, per tempi e modalità del servizio, non è possibile effettuare.

Cordiali saluti.

Avv. Pietro Cotellessa

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