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di Daniele Bonaddio - 18 Ottobre 2018
I lavoratori non residenti iscritti alla Gestione separata INPS che svolgono una o più attività anche in altri Paesi membri dell’Unione Europea, sono assoggettati alla legislazione di un solo Stato. In tali casi, vige il principio di territorialità, ossia si applica la legislazione dello Stato in cui il lavoratore presta la sua attività. Tale regola si applica per i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, mentre per gli iscritti alla Gestione separata INPS, come ad esempio le co.co.co., vige il principio secondo il quale si considera assimilabili, dal punto di vista previdenziale, al lavoro subordinato o autonomo.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 102 del 16 ottobre 2018. Il documento di prassi indica la corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, in riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
Il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata INPS, nei seguenti casi:
Diversamente, il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione di un altro Stato estero, anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, nei seguenti casi:
In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera.
Alleghiamo in ultimo la Circolare INPS n. 102 del 16 ottobre 2018 per una completa lettura del documento di prassi.