Lo scorso 22 maggio, è stato presentato il pacchetto di iniziative predisposto dal Governo che disciplina i rapporti di credito e debito tra Pubblica Amministrazione e imprese fornitrici.
Il pacchetto, composto da quattro decreti ministeriali, in questa prima fase, si propone di fornire liquidità alle aziende mediante il supporto del sistema bancario o attraverso compensazioni di crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche; ridurre il rischio di inerzia della pubblica amministrazione e favorire una risoluzione per i debiti iscritti a ruolo.
A quattro decreti ministeriali, presentati dal Presidente del Consiglio Mario Monti, dal Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera e dal Viceministro dell’economia e delle finanze Vittorio Grilli, seguirà un accordo tra imprese e le banche per rendere ancora più efficiente l’insieme degli strumenti messi a punto dal governo.
Il pacchetto di interventi
- Due decreti (“decreti certificazione”) riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle Amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e delle Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Con questi due decreti di certificazione si da attuazione al DL 185/08 (che introdusse la facoltà, per Regioni ed enti locali, di certificare i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti , così come modificato dalla legge 183/2011 (che potenzia il meccanismo di certificazione, da facoltà a obbligo di certificazione per Regioni ed enti locali entro 60 gg. dalla ricezione dell’istanza) e in ultimo,dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012.
Si tratta di due decreti “fotocopia”, uno immediatamente operativo (quello che riguarda le amministrazioni centrali), l’altro che necessita del parere della Conferenza Stato-Regioni.
- un terzo decreto (“decreto compensazioni”) riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in attuazione della legge n. 78 del 2010.
- il quarto decreto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge 214/2011 (cd. “salva Italia”.
Decreti certificazioni
I decreti “certificazione” attuano l’obbligo per tutti gli enti della pubblica amministrazione a certificare gli eventuali crediti vantati dalle imprese, per somministrazioni, forniture e appalti.
La certificazione si ottiene mandando un semplice modulo standard all’ente debitore. Il modulo è già allegato al decreto, scaricabile subito da internet, compilabile anche on line. con l’invio del modlo 1, l’impresa creditrice:
- fornisce fatture e estremi della prestazione
- precisa se intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo
- si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale fino alla data indicata per il pagamento (o 12 mesi se la data non è indicata).
La PA risponde entro 60 gg. utilizzando il modulo 2:
- verifica le fatture
- per i crediti superiori a 10.000 euro: verifica la presenza di inadempienze all’obbligo di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento (art. 48-bis del DPR 602/1973);
- eventualmente, compensa il credito con altri debiti ;
- certifica (integralmente o parzialmente) al lordo degli eventuali debiti se non compensati, ovvero non certifica motivando le ragioni;
- indica la data del pagamento, che dovrà essere inferiore a 12 mesi a partire dalla presentazione dell’istanza;
- accetta preventivamente la cessione del credito
Se l’amministrazione non risponde in 60 gg. si avvia una fase che può durare al massimo altri 60 gg.:il creditore presenta una nuova istanza alla RGS/ RTS che nomina un “commissario ad acta” (modulo 1bis)il commissario risponde sostituendosi all’amministrazione (modulo 2 bis).
Decreto compensazioni fiscali
Con la certificazione del credito, il fornitore potrà:
- compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In questo caso, il creditore presenta la certificazione del credito all’agente di riscossione e indica le posizioni debitorie che intende estinguere. L’agente (entro 3 gg. con PEC) invia richiesta all’ente debitore per verificare la veridicità della certificazione. L’ente debitore risponde entro 10 gg.
In caso di esito positivo, il debito si compensa con il credito e l’agente comunica all’ente entro 5 gg. con PEC l’avvenuta compensazione. L’ente debitore è tenuto al pagamento dell’importo compensato entro 12 mesi dalla certificazione. In caso di mancato pagamento: riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore
- ottenere un’anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L’anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70 per cento da parte del Fondo Centrale di Garanzia (elevabile fino all’80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle Regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).
- fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti.