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Home»Leggi, normativa e prassi»Il contratto di lavoro part time dopo la riforma del lavoro

Il contratto di lavoro part time dopo la riforma del lavoro

Massima Di Paolo18 Luglio 20123 Mins Read
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Il contratto part-time dopo rforma Fornero del mercato del lavoro. Vediamo come cambia il rapporto di lavoro a tempo parziale.

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Contratto (immagine soldielavoro.it)
Contratto (immagine soldielavoro.it)

La legge nr. 92/2012, a tutti conosciuta come riforma Fornero del Lavoro, all’art 1 comma 20, va a modificare la disciplina del lavoro a tempo parziale o part-time. La nuova norma, tuttavia, non stravolge il sistema di regole del part-time (d.lgs. 61/2000) ma, introduce delle modifiche volte a rafforzare gli strumenti di tutela del lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro “clausole flessibili od elastiche” .

Il comma 20 art 1  L 92/2000, modifica l’articolo 3, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 61 del 2000, che disciplina le “clausole flessibili o elastiche” inserite nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale (part time).

La disposizione prevede, in particolare, che:

  • i contratti collettivi stabiliscano altresì “condizioni e modalità che consentano al lavoratore di richiedere l’eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (art.3 comma 7 n. 3 bis del decreto legislativo 61/2000, nuovo testo);
  • al lavoratore è riconosciuta la facoltà in determinati casi di revocare il consenso prestato all’inserimento di clausole flessibili od elastiche.

I casi di revoca

In presenza di una delle cause sotto indicate, il lavoratore ha diritto, senza che sia necessaria alcuna specifica da parte dei CCNL, di revocare il consenso prestato ad una clausola flessibile o elastica

– convivenza con figli di età non superiore agli anni tredici;

– lavoratori studenti (intendendosi per tali, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, della legge n.300/1970, gli “iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali”);

– persone con presenza di patologie oncologiche, per i quali sussista una ridotta capacità lavorativa;

– lavoratori con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche;

– i conviventi con familiari portatori di handicap (art.12-bis del d.lgs. n.61/2000);

Clausole flessibili e clausole elastiche

Le clausole elastiche sono quelle che consentono di variare in aumento l’orario di lavoro e possono essere stipulate nei rapporti di part time verticale o misto. Spetta alla contrattazione collettiva individuare le condizioni e modi della clausola.  Il datore di lavoro deve sempre comunicare la volontà di avvalersi di tale clausola elastica con un preavviso di almeno  5 giorni lavorativi. Il lavoratore avrà diritto ad un aumento della retribuzione secondo le misure compensative previste dal contratto collettivo

Le clausole flessibili consentono invece la variazione della distribuzione del lavoro; le condizioni e modalità sono rimesse ai CCNL; il rifiuto da parte del lavoratore alle suddette clausole può essere motivo di licenziamento.

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