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di Massima Di Paolo - 25 Marzo 2014
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 66 dello scorso 20 marzo il decreto attuativo in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative.
Il decreto del 30 gennaio 2014, firmato dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da dunque attuazione (con il benestare dell’Europa), all’art. 29 (Incentivi all’investimento in startup innovative) del d.lg nr. 129/2012 conosciuto a tutti come “decreto crescita 2.0” del governo Monti.
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In pratica, il decreto crescite prevede all’art 29 che per glia anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu’ startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative
Gli incentivi sono in favore delle persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di imprese “startup innovative” direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).
Le agevolazioni, a mente dell’art. 4 del decreto interministeriale consistono in una detrazione di imposta per le persone fisiche pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d’imposta.
Per le persone giuridiche,l’importo della deduzione è pari al 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.
Se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale o startup innovative che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, le percentuali di deduzione sono rispettivamente, a 25 e 27 per cento.
Le agevolazioni sono applicabili a condizione che l’ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo d’imposta non sia superiore a euro 2.500.000 per ciascuna startup innovativa.
Le agevolazioni non si applicano (art.2 co3):
L’art 6, delinea i casi di decadenza dal beneficio se entro due anni dall’ottenimento dello stesso, si procede a: