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di Massima Di Paolo - 7 Luglio 2014
L’Inps con messaggio n. 5791 dello scorso 3 luglio, fornisce le istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014”.
Gli incentivi sono erogati dall’INPS e, spettano a tutte le imprese che, nell’arco temporale del percorso di reinserimento, assumono il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi, anche part time, purché con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata complessiva supera i dodici mesi, nonché in caso di trasformazione a tempo indeterminato, intervenuta entro i primi sei mesi.
L’ammontare degli incentivi è pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione; il pagamento sarà in un’ unica soluzione che l’INPS verserà in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
Le richieste non dovranno essere presentate all’Inps ma, ad un ufficio indicato dalla Regione che, effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo.
Sarà compito delle Regioni trasmettere mensilmente alla Direzione Regionale competente dell’Inps l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo. La Direzione regionale INPS comunicherà le informazioni contenute nell’elenco alle Sedi territoriali competenti per l’interruzione del sussidio e l’erogazione dell’incentivo.
Se il rapporto di lavoro si interrompe nel corso dei primi dodici mesi dall’assunzione in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa dovrà restituire il 100% dell’incentivo fruito; in caso di dimissioni del lavoratore, l’impresa dovrà restituire il 50% del beneficio; in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’impresa che ha percepito il beneficio dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.