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Incentivo IO Lavoro, ANPAL: novità sulla cumulabilità con altri bonus assunzioni

Incentivo IO Lavoro ANPAL, fino 8.060 euro per l'assunzione di giovani disoccupati. Novità sulla cumulabitià con altri bonus assunzioni.


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di - 27 Febbraio 2020

Incentivo IO Lavoro ANPAL: novità sulla nuova agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro, denominata “IncentivO Lavoro” (in breve “IO Lavoro”), che vale in caso di assunzione – nell’anno 2020 – mediante contratto a tempo indeterminato, di giovani disoccupati.

L’importo massimo agevolabile è pari a 8.060 euro annui, da riparametrare su una durata massima di 12 mesi. Ai fini della fruizione del beneficio occorre inviare una domanda preliminare di ammissione all’INPS. Le modalità di utilizzo dell’esonero contributivo saranno definite con apposita Circolare INPS che sarà emanata a breve. Il nuovo bonus assunzioni è stato reso noto con il Decreto Direttoriale n. 44 del 6 febbraio 2020 pubblicato il 10 febbraio 2020 sul sito dell’ANPAL.

Il suddetto provvedimento è stato poi di fatto abrogato dal successivo Decreto Direttoriale n. 52 del 11 febbraio 2020 che annulla e sostituisce il precedente. L’ANPAL ha poi emanato il nuovo Decreto Direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020 con il quale specifica altre caratteristiche dell’incentivo quali ad esempio la cumulabilità con l’esonero under 35 e altri bonus assunzioni. Ma ora vediamo come funziona il nuovo incentivo lavoro.

Incentivo IO Lavoro ANPAL: lavoratori agevolati

L’esonero contributivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumano:

Altra condizione essenziale è l’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Leggi anche: Bonus assunzioni 2020: elenco delle agevolazioni vecchie e nuove

IO Lavoro ANPAL: datori di lavoro agevolati

Quanto ai datori di lavoro, l’incentivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, con sede di lavoro ubicata nelle regioni:

Rapporti di lavoro rientranti nell’incentivo IO Lavoro ANPAL

È possibile accedere alla nuova misura esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente

Importo e durata di IO Lavoro

Come anticipato in premessa, l’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. L’importo massimo è di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Rispetto del “de minimis”

L’incentivo può essere fruito alternativamente nel rispetto del “de minimis”. In particolare, in caso l’azienda dovesse fruirne oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, occorre rispettare quanto contenuto nell’art. 7 del suddetto Regolamento.

In altri termini, l’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Condizione, questa, non richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:

Modalità d’inoltro dell’istanza di ammissione a IO Lavoro

Ai fini dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico.

L’INPS effettua le seguenti operazioni:

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

IO Lavoro: cumulabilità con altri bonus assunzioni

Il Decreto Direttoriale n. 52/2020 all’articolo 8 specifica la la possibilità di cumulare IO Lavoro con:

Cumulabilità con il bonus assunzioni under 35

Il Decreto Direttoriale ANPAL 66/2020, specifica infine che l’incentivo IO LAVORO è altresì cumulabile con l’esonero volto all’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.

Pertanto terminata la fruizione dell’incentivo “IO Lavoro”, sarà possibile agganciare il bonus assunzioni giovani under 35 nel rispetto della normativa di riferimento.

Decreto direttoriale ANPAL n. 44 del 6 febbraio 2020

Di seguito il testo del Decreto direttoriale Incentivo Io Lavoro ANPAL in oggetto poi sostituito dal DD 56/2020 di seguito elencato.

  Decreto direttoriale Incentivo Iolavoro ANPAL 44 del 6 febbraio 2020 (536,6 KiB, 1.610 hits)

Decreto direttoriale ANPAL n. 52 dell’ 11 febbraio 2020

Decreto direttoriale Incentivo Io Lavoro ANPAL numero 52 del 11/02/2020 che annulla e sostituisce il precedente Decreto 44 del 2020. Le modifiche nel nuovo decreto riguardano il territorio dove il bonus è fruibile e la compatibilità con altri incentivi.

  Decreto direttoriale ANPAL n. 52 del 11.02.2020 (411,4 KiB, 1.413 hits)

Decreto direttoriale ANPAL n. 66 del 21 febbraio 2020

Decreto direttoriale Incentivo Io Lavoro ANPAL numero 66 del 21/02/2020 che chiarisce alcuni aspetti legati alla cumulabilità dell’incentivo con altri bonus assunzioni, tra cui il Bonus assunzioni under 35.

  ANPAL, decreto direttoriale numero 66/2020 (474,2 KiB, 1.230 hits)

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Tags: ANPALAssunzioni AgevolateBonus e agevolazioni