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di Antonio Maroscia - 18 Gennaio 2017
Così come previsto dalla Legge 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero) dal primo gennaio 2017 sono stati abrogati l’indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile. Tutte le indennità di disoccupazione sono infatti confluite nella NASpI. La stessa legge ha abrogato quindi l’obbligo di versamento dei contributi di mobilità e di disoccupazione speciale nell’edilizia e gli incentivi per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Con messaggio numero 99 del 11 gennaio 2017 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alle suddette novità e le istruzioni in merito al recupero delle somme versate a titolo di anticipazione del contributo d’ingresso alla mobilità per i casi in cui non sono dovuti.
Con l’abrogazione dei trattamenti di indennità di mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale edile dal 1° gennaio 2017, si ha di conseguenza la cessazione dell’obbligo per i datori di lavoro di versamento:
Per tutti i licenziamenti collettivi intervenuti fino al giorno 30 dicembre 2016 il contributo d’ingresso alla mobilità è ancora dovuto. Per i licenziamenti collettivi avvenuti in data 31 dicembre 2016 e date successive il suddetto contributo non è dovuto. Pertanto i datori di lavoro che hanno provveduto al pagamento di queste somme, ma non erano tenute a farlo, potranno recuperare le somme versate mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Al suo posto le aziende dovranno versare il cosiddetto ticket licenziamento (dovuto per la NASpI) introdotto dalla L. 92/2012.
Leggi anche: ticket licenziamento
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità potranno essere fruiti fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine scade dopo il 31/12/2016.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate dopo il 31/12/2016 non si potrà usufruire delle agevolazioni, neanche se il lavoratore è iscritto nelle liste di mobilità.