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Home»Leggi, normativa e prassi»Ingresso per lavoro di cittadini extracomunitari in casi particolari; precisazioni del Ministero

Ingresso per lavoro di cittadini extracomunitari in casi particolari; precisazioni del Ministero

Massima Di Paolo1 Luglio 20113 Mins Read
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Alcuni chiarimenti sulla disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari ex. d.lgs. 286/98

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Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 28/2011 ha risposto ad un quesito di Confindustria sulla corretta interpretazione dell’art.  27 del D.Lgs. n. 286/1998, recante la disciplina dell’ingresso per lavoro, in casi particolari, di cittadini stranieri extracomunitari.

Nello specifico, si chiedono chiarimenti sull’ipotesi del distacco del lavoratore straniero in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate, di cui all’art. 27, lett. g) e, più propriamente se si debba procedere alla stipula di un contratto di appalto da allegare all’istanza per la  concessione dell’autorizzazione all’ingresso per lavoro

Il Ministero ricorda che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 286/1998, l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo è consentito, in linea generale, nel rispetto di quote aventi ad oggetto il numero complessivo di lavoratori stranieri, non ancora in possesso di permesso di soggiorno, da ammettere nel territorio italiano.

L’’art. 27 del D.Lgs. n. 286/98, individua alcune ipotesi in cui è consentito procedere, al di fuori delle menzionate quote di flusso, al rilascio delle autorizzazioni, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno in
casi particolari e nei confronti di determinate categorie di lavoratori stranieri.

Tra le varie ipotesi l’articolo 27, alla lett. g) annovera la categoria dei

“lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati”.

Si richiama, inoltre, la disciplina delineata in materia di distacco transnazionale dal D.Lgs. n. 72 del 2000, relativa alle prestazioni di servizi in ambito comunitario ma  applicabile anche nei confronti delle imprese
stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D.Lgs. n. 72/2000).

Tale normativa, contempla le ipotesi di mobilità temporanea di lavoratori realizzate attraverso diverse formule organizzative: da parte di un’azienda straniera presso una propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint-venture)ovvero nell’ambito di un  contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, ecc.) stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (cfr. risposta ad interpello n. 33/2010).

Il Ministero conclude affermando che  “il datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto con l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.

Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione italiana.

Per ogni altra problematica, il Ministero rinvia a quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto:

  • “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali”;
  • può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori”.

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