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di Daniele Bonaddio - 21 Febbraio 2019
Restano ferme, per quest’anno, le aliquote contributive da applicare agli artigiani e commercianti (esercenti attività commerciali) iscritti alla Gestione speciale INPS. Per l’anno 2019, infatti, valgono le stesse aliquote contributive dello scorso anno, poiché nel 2018 è stata raggiunta l’aliquota massima.
Si ricorda, al tal proposito, che la Riforma Fornero (articolo 24, comma 22 del Dl 201/2011, convertito in Legge 214/2011), ha disposto – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – un graduale innalzamento dell’aliquota contributiva. La tabella di marcia disposta dall’ex ministro, Elsa Fornero, prevedeva scatti annuali di 0,45%, fino ad arrivare appunto all’aliquota massima del 24%. Tale soglia è stata già raggiunta nel 2018. Pertanto, dal 1° gennaio 2019:
Nonostante l’aliquota contributiva rimanga invariata, è necessario corrispondere – come vedremo in seguito – qualche euro in più per effetto dell’aumento del reddito minimo imponibile. La prima scadenza da cerchiare in rosso sul calendario è il 16 maggio 2019. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come e quanto si paga di contributi nel 2019.
Così come per l’anno scorso, gli artigiani ed esercenti attività commerciali devono corrispondere un’aliquota pari rispettivamente al 24% ed al 24,09%. Resta quindi ferma anche, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Tali percentuali scendono al:
È necessario, invece, corrisponde l’1% in più in caso per i redditi superiore a 47.143,00.
Conti alla mano, quanto si paga di contributi quest’anno? Ebbene, la contribuzione – quella fissa da versare trimestralmente – dipendere dal reddito minimo imponibile, che per l’anno 2019, è pari a 15.878 euro. Dunque, applicando le predette aliquote all’imponibile minimo, otterremo i contributi annuali da versare per il 2019, che sono pari a:
Da notare che gli artigiani e commercianti hanno comunque un massimale contributivo, oltre il quale non è dovuto alcuno contributo (ma non si matura neanche la pensione in questo caso). In particolare:
Ne deriva che, nel primo caso, il contributo annuo massimo è di:
Nel secondo caso, invece, il contributo annuo massimo è di:
I contributi IVS degli artigiani e commercianti si versano:
Nel primo caso, i contributi IVS devono essere versato con mod. F24, alle scadenze che seguono: