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Inps: dal 21 febbraio i ricorsi amministrativi solo per via telematica

L’Inps con circolare nr. 32/2011, informa che dal prossimo 21 febbraio, l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi, dovrà avvenire esclusivamente online.


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di - 15 Febbraio 2011

L’Inps con circolare nr. 32 dello scorso 10 febbraio, informa che dal prossimo 21 febbraio, l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell’articolo 443 c.p.c. dovrà avvenire esclusivamente online.

Tale disposizione, rientra appieno nel cammino intrapreso dall’Inps verso il completo utilizzo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

L’art. 443 c.p.c. dispone circa la rilevanza del procedimento amministrativo

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non e’ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e’ stato proposto il ricorso amministrativo

La presentazione dei ricorsi dovrà essere effettuata:

Per i ricorsi amministrativi è stata realizzata e rilasciata in produzione la procedura “Ricorsi On Line” (in breve “RiOL”) disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile anche il manuale di riferimento per l’applicazione.

Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino.

Per accedere al servizio, il cittadino deve essere in possesso del PIN. Successivamente, dovrà:

    • compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato;
    • allegare, secondo le indicazioni fornite dal manuale,  il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.

Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato.

Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

In ogni fase di compilazione del ricorso è a disposizione del ricorrente, per eventuali informazioni necessarie, una funzione diretta di connessione con il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14.

Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati e intermediari

Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte degli Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati ai avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL).

Anche gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it –> Servizio on line –> per tipologia di utente –> Cittadino –> ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

Al fine di informare i potenziali interessati dell’innovazione introdotta, è comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi.

Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: INPS