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di Antonio Maroscia - 8 Febbraio 2016
Con il messaggio n. 459 del 3 febbraio 2016 l’INPS elenca gli interpelli del Ministero del Lavoro sull’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).
L’INPS ha elencato gli interpelli al Ministero del Lavoro che, in risposta ai quesiti posti in diverse occasioni dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito diverse ipotesi di accesso ai benefici di cui sopra, tra cui le assunzioni effettuate dai Gruppi Parlamentari (Interpello n. 30/2015), le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso ispettivo (Interpello n. 2/2016) e le assunzioni di lavoratori percettori del trattamento pensionistico (Interpello n. 4/2016).
Il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2015.
Anche se l’agevolazione è prevista espressamente per datori di lavoro privati, la norma non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “imprenditori”.
Se a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato sono riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo in oggetto.
Il Ministero comprende, tra i possibili destinatari dell’assunzione agevolata ex L.190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico, in quanto il disposto dell’art.1, comma 118, della citata legge non limita in alcun modo la platea dei lavoratori che possono essere assunti con l’esonero contributivo triennale.
Fonte: INPS