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Home»Leggi, normativa e prassi»INPS, interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi

INPS, interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi

Antonio Maroscia16 Settembre 20244 Mins Read
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INPS, variazione del tasso di interesse e delle sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

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INPS
INPS

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato la Circolare n. 89 del 16 settembre 2024, con la quale recepisce la decisione presa dalla Banca Centrale Europea del 12 settembre 2024, che ha portato alla riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3,65%.

Questo cambiamento influisce direttamente sulla determinazione degli interessi di dilazione e differimento applicati ai contributi previdenziali e assistenziali, oltre a modificare le sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento. La circolare illustra inoltre le sanzioni ridotte applicabili in casi specifici, come le procedure concorsuali.

Interesse di Dilazione e di Differimento

Con l’introduzione del nuovo tasso di rifinanziamento della BCE, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sarà del 9,65% annuo, a partire dal 18 settembre 2024. Questo tasso si applica alle richieste di rateizzazione effettuate dopo questa data. Per i piani di ammortamento già emessi e notificati, il tasso in vigore non subirà modifiche.

Similmente, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del versamento dei contributi sarà calcolato al tasso del 9,65% annuo per i contributi relativi a partire dal mese di settembre 2024. Questo significa che le aziende o i lavoratori autonomi che richiedono il differimento del pagamento dei contributi previdenziali a partire dal mese di settembre vedranno applicato questo nuovo tasso d’interesse.

Sanzioni Civili

L’adeguamento del tasso di rifinanziamento ha un impatto anche sulle sanzioni civili previste in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali. La sanzione civile prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 sarà pari al 9,15% annuo (il tasso di rifinanziamento del 3,65% maggiorato di 5,5 punti percentuali).

Tuttavia, per agevolare i contribuenti, è stata introdotta una forma di ravvedimento operoso. Se il contribuente paga entro 120 giorni dalla scadenza prevista, in unica soluzione e prima che gli enti preposti effettuino contestazioni o richieste, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, ossia con il solo tasso del 3,65% annuo. Questa misura mira a incentivare il pagamento tempestivo, offrendo una riduzione significativa delle sanzioni.

Per i casi di evasione contributiva, la sanzione civile resta al 30% annuo, ma con un limite massimo del 60% dell’importo dei contributi non versati entro il termine di legge. Anche in questo caso, il decreto-legge n. 19/2024 ha introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione viene ridotta al 9,15% annuo. In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari all’11,15% (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

La circolare chiarisce le modalità di applicazione delle sanzioni ridotte nei casi di procedure concorsuali. La deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 del Consiglio di Amministrazione dell’INPS stabilisce che, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento saranno calcolate in base al tasso di rifinanziamento principale (ex TUR) della BCE. Attualmente, con la riduzione del TUR al 3,65%, questo sarà il tasso applicato per le sanzioni in procedure concorsuali a partire dal 18 settembre 2024.

Per i casi di evasione, le sanzioni saranno pari al tasso di rifinanziamento aumentato di due punti percentuali. Questa riduzione è subordinata al pagamento integrale dei contributi e delle spese dovute, e non può scendere al di sotto del tasso legale (attualmente del 2,5%).

Conclusioni

I nuovi tassi di interesse e sanzioni introdotti dall’INPS con la Circolare n. 89 del 16 settembre 2024, derivano dalla riduzione del tasso di rifinanziamento principale della BCE al 3,65% e comportano importanti variazioni nella gestione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Gli interessi di dilazione e differimento aumentano al 9,65%, e le sanzioni civili variano a seconda dei casi, con l’introduzione di una nuova forma di ravvedimento operoso per incentivare il pagamento tempestivo dei contributi. Le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, invece, continuano a essere basate sul tasso di rifinanziamento, ma con alcune condizioni specifiche.

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