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di Antonio Maroscia - 6 Dicembre 2013
Dopo le limitazioni imposte all’uso dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro introdotte dalla Riforma del Lavoro L. 92/2013, il Decreto Lavoro 2013 è di nuovo tornato sulla materia per introdurre delle correzioni alla precedente riforma Fornero, considerata troppo rigida anche in situazioni in cui l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro è realmente l’unica soluzione possibile.
In particolare, in sede di conversione del D.L. n. 76/2013 (Decreto Lavoro), è stata introdotta una importante deroga al limite numerico degli associati in partecipazione, che possono essere massimo 3 dopo la Riforma del Lavoro, introducendo un comma 2 bis all’art. 2549 c.c. secondo il quale “le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’art. 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’art. 76 del D. lgs 276/2003, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento”. Rispetto a tali categorie di soggetti non trova dunque applicazione il limite massimo di tre associati introdotto dalla L. n. 92/2012.
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Lo stesso decreto lavoro, all’art. 7 bis, sempre allo scopo di limitare l’uso dell’associazione in partecipazione, al fine di limitarne gli abusi, ha previsto una procedura finalizzata alla stabilizzazione dell’occupazione mediante la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 l’INPS detta i limiti e le modalità di attuazione della suddetta norma.
La procedura di stabilizzazione è subordinata alla stipula di contratti collettivi, nel periodo 1 giugno – 30 settembre 2013. Tali contratti devono prevedere l’assunzione, entro tre mesi dalla stipula del contratto collettivo, dei soggetti già associati in partecipazione con apporto di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche sotto forma di apprendistato.
Inoltre la norma prevede, che dove vi siano i presupposti, questi nuovi rapporti di lavoro potranno beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente.
L’accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti.
Per quanto riguarda i lavoratori, inoltre, la disposizione fa riferimento a soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro anche se sugli stessi siano pendenti accertamenti ispettivi o siano stati adottati provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi.
L’art. 7 bis prevede, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi, la sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati, “con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione”, di atti di conciliazione ex art. 410 c.p.c. L’efficacia di tali atti, pur immediata, è risolutivamente condizionata al versamento alla Gestione separata INPS, da parte del datore di lavoro, di una somma pari al 5% “della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato”.
Ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti, ai datori di lavoro è fatto obbligo di depositare entro il 31 gennaio 2014, presso le competenti sedi dell’INPS:
In particolare l’Istituto sarà tenuto a verificare che le assunzioni previste nel contratto collettivo siano state effettuate, che a queste corrispondano altrettanti atti di conciliazione nonché i relativi versamenti alla Gestione separata. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati dall’INPS alle competenti Direzioni territoriali del lavoro, individuate in base alla sede legale del datore di lavoro, nonché ai datori di lavoro interessati.
La disposizione non prevede termini per la verifica, da parte dell’INPS, circa la correttezza degli adempimenti indicati tuttavia, al fine di evitare situazioni di incertezza che potrebbero ripercuotersi sia sulle aziende che sui lavoratori interessati, si raccomanda all’Istituto la massima tempestività nella definizione delle procedure.
Un forte incentivo alla stabilizzazione è dato anche dall’estinzione degli eventuali illeciti accertati anche relativamente a pregressi rapporti di associazione. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’INPS della pratica di stabilizzazione, si avrà quindi l’estinzione dell’illecito amministrativo e anche degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, “anche connessi ad attività ispettiva già compiuta” alla data di entrata in vigore della L. n. 99/2013 (23 agosto 2013).
Ciò sta a significare che eventuali provvedimenti sanzionatori concernenti l’impiego sia di associati in partecipazione adottati anche sulla base di un accertamento ispettivo, saranno estinti e quindi archiviati.
I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:
L’Istituto è tenuto ad effettuare la verifica della correttezza degli adempimenti e a comunicarne l’esito, anche con riguardo all’effettività dell’assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell’azienda.
Per approfondimenti rimandiamo alla lettura della Circolare INPS che alleghiamo per completezza.