Con il Messaggio numero 968 dell’8 marzo 2019, l’INPS ha fornito utili indicazioni per la difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’Istituto Previdenziale e per una corretta modalità di liquidazione delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU. In particolare è stato chiarito che è esclusa la liquidazione della prestazione, qualora i competenti uffici liquidatori rilevano la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge. Ciò vale anche qualora non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
Ecco nel dettaglio le istruzioni dell’INPS, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
Cos’è l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta ricorso ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.
La procedura prevede il deposito, presso la Cancelleria del Tribunale, di un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie. Tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione e vale anche ai fini del rispetto dei termini decadenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
A seguito delle operazioni di consulenza, il giudice emette un decreto nel quale, entro il termine di 30 giorni, le parti devono dichiarare, con atto scritto, se intendono contestare la decisione del consulente tecnico dell’ufficio.
In caso di mancata opposizione, il giudice, entro 30 giorni dal termine dalla scadenza, omologa l’accertamento del requisito sanitario. A questo punto, il decreto non è né impugnabile né modificabile. Successivamente si procede alla notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Inammissibilità del ricorso per invalidità civile, cecità e sordità civile
Ai fini della difesa in giudizio da parte dei funzionari dell’INPS, il giudice dovrà accertare prioritariamente, anche d’ufficio:
- la presentazione della domanda amministrativa;
- la tempestività del ricorso per ATPO;
- e la sussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente sottostante all’istanza di accertamento del requisito sanitario.
Laddove manchi anche un solo dei predetti requisiti, scatta l’inammissibilità del ricorso.
Requisiti amministrativi in fase di Accertamento Tecnico Preventivo
I requisiti amministrativi sono insufficienti in caso di:
- mancata presentazione della domanda amministrativa;
- decadenza dell’azione giudiziaria ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- mancanza del requisito dell’età all’atto della domanda amministrativa o all’atto dell’insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;
- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.
In tal contesto, i funzionari dell’INPS sono tenuti a sollevare le diverse eccezioni nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere poi ribadite in udienza. Laddove anche dopo le eccezioni formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale, il funzionario, nel caso in cui la CTU sia sfavorevole all’Istituto, dovrà depositare in cancelleria formale dissenso.
Liquidazione della prestazione per invalidità, cecità e sordità civile
A seguito del decreto di omologa, i funzionari incaricati al pagamento della prestazione hanno il compito di verificare la presenza dei requisiti amministrativi. Sul punto l’INPS ha precisato che non si procederà alla liquidazione della prestazione economica, pur in presenza del presupposto sanitario, nei seguenti casi:
- qualora non sia stata presentata la domanda amministrativa;
- oppure nel caso in cui manchino gli altri requisiti di legge.
Ne consegue, che l’INPS non erogherà le prestazioni in caso di mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge anche nel caso in cui non si sollevi la relativa eccezione o di proponga il dissenso.
Messaggio INPS numero 968 dell’8 marzo 2019
Alleghiamo infine il messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS 968-2019 (84,8 KiB, 679 hits)
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