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Jobs Act, il Governo ha avuto la fiducia al Senato, ecco il testo

Jobs Act, il testo della legge-delega su cui il Senato ha votato la fiducia nella notte fra mercoledì e giovedì


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di - 9 Ottobre 2014

Nella notte tra mercoledì e giovedì il Senato ha approvato in prima lettura la legge-delega denominata Jobs Act, fortemente voluta dal Governo e in particolare dal Presidente del Consiglio Renzi, tanto che su di esso il Governo ha posto la fiducia, evitando quindi ogni eventuale emendamento e lasciando invariato l’impianto elaborato dalla commissione Lavoro del Senato e di cui avevamo già parlato in precedenza.

Leggi anche: Jobs Act: il testo dell’emendamento del Governo

Il passaggio successivo sarà la sua approvazione alla Camera, se il testo non subirà modifiche sarà sulla sua base ed entro la cornice delineata che il Governo sarà chiamato a legiferare con appositi decreti. Il motivo per cui ieri l’opposizione, ma anche parte della minoranza interna al PD parlava di fiducia sulla fiducia, è che il testo passato ieri al Senato lascia ampi spazi di interpretazione e manovra, mentre da una legge-delega, proprio in virtù della sua natura di delega del Parlamento al Governo a legiferare, dovrebbe essere molto più chiara in fase di prima approvazione.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale della legge-delega conosciuta come Jobs Act approvata la scorsa notte in Senato.

ARTICOLO 1

(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)

  1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    • con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
      1. impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;
      2. semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;
      3. necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
      4. revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
      5. previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
      6. riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
      7. revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di vincolare destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

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Fonte: Pietro Ichino

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: jobs actRiforma del Lavoro