Contratto di lavoro a chiamata 2012: con la Circolare n. 20 del 1° agosto 2012 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni in materia di lavoro a chiamata o intermittente, la cui disciplina è stata recentemente modificata dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (c.d. Riforma del lavoro).
Gli approfondimenti contenuti nella circolare riguardano, in particolare, il nuovo campo di applicazione dell’istituto, l’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.
Contratto di lavoro a chiamata 2012: nuovo campo di applicazione
La circolare va nuovamente a elencare le ipotesi in cui è possibile utilizzare tale tipologia contrattuale a partire dal 18 luglio 2012. Quindi i limiti di età, i tipi di lavori ritenuti discontinui, così come dalla vecchia normativa e i periodi dell’anno in cui si possono stipulare i contratti.
L’interpretazione più rilevante da parte del Ministero contenuta nella circolare riguarda i c.d. periodi predeterminati quali causale oggettiva per cui possono essere stipulati contratti a chiamata. Da una prima lettura della legge questi periodi devono essere necessariamente decisi dalla contrattazione collettiva, quindi qualsiasi accordo stipulato individualmente dovrà essere ritenuto nullo.
Contratto di lavoro a chiamata 2012: Divieto di ricorso al lavoro intermittente
Rimangono invariati i casi in cui è vietato stipulare contratti a chiamata, cioè:
- in sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti;
- nelle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Contratto di lavoro a chiamata 2012: indennità di disponibilità
L’unica novità rispetto alla vecchia normativa è che non trova più applicazione già dal 18 luglio (sia per i nuovi che per i vecchi contratti) la disposizione secondo cui, per i c.d. periodi predeterminati,
“l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro”,
per cui questa dovrà essere in ogni caso corrisposta.
Contratto di lavoro a chiamata 2012: gli obblighi di comunicazione
Le novità contenute nella circolare riguardano:
- per ciclo integrato di 30 giorni, si intendono 30 giorni di lavoro effettivo o 30 “chiamate”, ciò significa che ogni comunicazione potrà includere un arco temporale anche superiore ai 30 giorni di calendario, ma che dovrà riguardare al massimo 30 giorni stabiliti; per esempio “un fax per il periodo dal 1 febbraio 2013 al 31 agosto 2013 con chiamate il 25 febbraio, il 7 marzo, il 24 aprile, il 18 maggio, il 20 giugno, il e e il 18 agosto”
- la comunicazione potrà essere effettuata tramite fax o email (certificata o non certificata) alla Direzione Territoriale del lavoro competente;
- la comunicazione potrà avvenire anche il giorno stesso della “chiamata”, ma prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
- comunicazione potrà essere annullata o modificata, con le stesse modalità in cui si è effettuata la prima comunicazione, entro 48 ore dalla mancata prestazione;
- per tutte le giornate comunicate, per le quali non si è provveduto a modifica o annullamento, la prestazione sarà considerata come effettuata e andrà quindi indicata nel LUL (anche se questa non è mai realmente avvenuta).
Attività di vigilanza
Il personale ispettivo è invitato dalla sede centrale a verificare per prima cosa l’esattezza dei contratti stipulati, tenendo conto quindi se essi siano stati stipulati prima o dopo il 18 luglio, giorno di entrata in vigore della riforma.
Come già chiarito nella circolare 18/2012 dello stesso Ministero del lavoro, i contratti che contravvengano alla normativa saranno considerati a tempo pieno e indeterminato.
Gli ispettori inoltre, sono di nuovo invitati a valutare con estrema attenzione, caso per caso, il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione della chiamata, in quanto, parole della circolare, una vigilanza su tale specifico aspettosi può ritenere opportuna solo nelle ipotesi in cui sia presumibile un utilizzo improprio di tale istituto.
Contratto a chiamata - Circolare 20 del 01/08/2012 Ministero del Lavoro (1.020,3 KiB, 1.132 hits)
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