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Lavoro a chiamata vietato dal CCNL: parere del Min. Lavoro

Il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito all'uso del lavoro a chiamata o intermittente se questo è espressamente vietato dal CCNL


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di - 18 Ottobre 2016

Con la nota n. 18194 del 4 ottobre scorso, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente.

Il Ministero ha risposto ad una richiesta di parere della DTL di Trieste e Gorizia, sul mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l’utilizzo del lavoro intermittente.

La richiesta di un parere da parte del Ministero ha riguardato alcuni accertamenti ispettivi dai quali è emersa la circostanza che una società ha stipulato contratti di lavoro intermittente in violazione delle previsioni del contratto collettivo di categoria, che aveva espressamente stabilito il divieto dell’utilizzo di tale forma contrattuale.

Per il MInistero appare corretto ritenere che le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano decidere legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro a chiamata intermittente.

Nella nota il Ministero specifica che, in caso di mancanza della previsione contrattuale, così come previsto dall’art. 13 del D.lgs 81/2015 che demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente, il contratto a chiamata può essere attivato solo se l’attività da avviare rientra in quelle previste dal RD 2657/1923, oppure nel caso vi siano i requisiti soggettivi da parte del lavoratore, ovvero il lavoratore ha meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno) o ha più di 55 anni.

Lavoro a chiamata illegittimo se escluso dal CCNL

La violazione del CCNL che esclude il ricorso al lavoro intermittente determina, se non ricorrono i requisiti soggettivi come detto sopra, la mancanza delle basi per l’uso di questo tipo di contratto e in conseguenza si avrà l’applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come chiarito nella circolare n. 20/2012.

  Lavoro a chiamata, nota del Ministero del Lavoro (332,9 KiB, 878 hits)

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