Campo di applicazione del lavoro intermittente e ruolo della contrattazione collettiva. Sono questi i due temi affrontati dall’Ispettorato del lavoro, con la Circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021. Sul punto è stato precisato che alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Dunque, secondo l’INL, vi è la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019), nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
In tali casi, quindi, occorrerà verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia invece ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi:
- oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923;
- soggettive, ossia con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Ecco i dettagli.
Lavoro intermittente: il campo di applicazione
In merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 29423 del 13 novembre 2019) ha evidenziato che la disciplina (art. 34, co. 1 del D.Lgs. n. 276/2003) si limita a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue.
Ciò senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
La sentenza mette dunque in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali è affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto.
Dunque, secondo l’INL, vi è la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte:
- ossia, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.
Lavoro intermittente nel CCNL autotrasporto: riferimento al R.D. n. 2657/1923
La anzidetta questione è collegata a quella concernente la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell’autotrasporto. Sul punto, il MLPS ha chiarito che l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente.
Di conseguenza – ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi cd. “soggettive” – si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 che. Tale tabella, tra le attività da considerare di carattere discontinuo, annovera, al punto 8, quella:
del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
La discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court. Restano escluse le altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.
A questa interpretazione non è di ostacolo la citata sentenza n. 29423/2019. Quest’ultima, si è limitata a stabilire il principio secondo cui non è previsto, in capo alla contrattazione collettiva, alcun potere di interdire il ricorso a tale tipologia contrattuale.
Circolare 1/2021 INL indicazioni sul lavoro intermittente
Ecco infine il testo completo della circolare 1/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Lavoro intermittente indicazioni INL - Circ. 1-2021 (403,7 KiB, 250 hits)
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