Il personale della scuola che non ha ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia potrebbe rimanere in servizio oltre il limite dei 70 anni. È questo l’effetto della sentenza n. 125 del 14 luglio 2026 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte del Testo Unico della scuola, ritenendo non più coerente con l’attuale sistema pensionistico il limite anagrafico fisso previsto dalla normativa.
Secondo i giudici costituzionali, infatti, il trattenimento in servizio deve consentire realmente al lavoratore di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Se il sistema previdenziale innalza progressivamente l’età richiesta attraverso gli adeguamenti alla speranza di vita, anche il limite massimo per restare al lavoro deve adeguarsi.
La decisione della Corte costituzionale
La pronuncia riguarda l’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina il collocamento a riposo del personale scolastico.
La disposizione prevedeva che il dipendente che, raggiunta una determinata età, non avesse ancora i contributi necessari per ottenere la pensione potesse essere trattenuto in servizio, ma comunque non oltre il compimento dei 70 anni.
La Corte ha stabilito che questa previsione non può più essere considerata legittima nella parte in cui mantiene un limite rigido, senza tener conto degli adeguamenti all’aspettativa di vita che, nel frattempo, hanno modificato anche i requisiti per la pensione di vecchiaia.
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Perché la norma è stata dichiarata illegittima
Il punto centrale della decisione è che il trattenimento in servizio ha una funzione ben precisa: evitare che un lavoratore venga collocato a riposo senza aver ancora acquisito il diritto alla pensione.
Secondo la Consulta, questa finalità viene meno quando il limite massimo resta fermo a 70 anni mentre l’età richiesta per il pensionamento continua a crescere per effetto degli aggiornamenti legati alla speranza di vita.
In questi casi può verificarsi una situazione paradossale: il dipendente è costretto a lasciare il lavoro, ma non può ancora percepire la pensione, restando temporaneamente privo sia dello stipendio sia del trattamento previdenziale.
Per i giudici, una simile conseguenza contrasta sia con il diritto alla tutela previdenziale garantito dalla Costituzione sia con il principio di ragionevolezza dell’azione legislativa.
Il caso da cui è nata la pronuncia
La vicenda prende origine dal ricorso di una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La lavoratrice, rientrante nel sistema contributivo, era stata collocata a riposo pur non avendo ancora maturato i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. Aveva quindi chiesto di poter proseguire l’attività lavorativa fino ai 71 anni, così da raggiungere il requisito richiesto dalla normativa previdenziale.
Dopo il rigetto della richiesta da parte dell’amministrazione, la controversia è arrivata davanti al Tribunale di Lecce, quindi alla Corte di cassazione attraverso il nuovo rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 363-bis del Codice di procedura civile. È stata infine la Corte costituzionale a risolvere definitivamente la questione.
Cosa cambia per il personale della scuola
La sentenza non elimina il trattenimento in servizio, ma ne modifica il limite massimo.
Da ora in avanti il personale scolastico che non abbia ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia non dovrà più fermarsi automaticamente al compimento dei 70 anni.
Il limite dovrà invece essere collegato all’età risultante dagli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, evitando che il dipendente venga collocato a riposo prima di poter accedere alla pensione di vecchiaia.
Chi potrebbe beneficiare della decisione
La pronuncia assume particolare rilievo soprattutto per i lavoratori assunti con il sistema contributivo, cioè coloro che possono avere carriere lavorative iniziate più tardi o periodi contributivi insufficienti a maturare tempestivamente il diritto alla pensione.
In queste situazioni il precedente limite dei 70 anni poteva impedire di raggiungere i requisiti richiesti, determinando un periodo senza stipendio e senza pensione.
Con il nuovo orientamento della Corte costituzionale, questa possibilità viene sostanzialmente superata.
Le motivazioni della Corte
Nella sentenza la Consulta ribadisce un principio già affermato in passato: il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel fissare l’età pensionabile, ma non può stabilire limiti che impediscano al lavoratore di conseguire almeno il trattamento pensionistico minimo garantito dall’ordinamento.
I giudici osservano inoltre che l’allungamento della vita media e il continuo adeguamento dei requisiti pensionistici impongono una disciplina coerente anche per il trattenimento in servizio. Mantenere una soglia anagrafica immutabile, infatti, rischia di rendere inefficace proprio lo strumento pensato per tutelare il lavoratore, finendo per tradire la finalità della norma stessa.
