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di Massima Di Paolo - 13 Febbraio 2013
Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo e la Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle nuove “Linee guida in materia di tirocini”.
L’emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. I principi generali dell’accordo sono i seguenti:
Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.
Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:
La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito.
Le linee guida sui tirocini non si applicano ai:
Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per:
Il periodo di sospensione non si computa al fine della durata complessiva del tirocinio secondo.Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.
Le Regioni e Province Autonome individuano soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio. Possono promuovere tirocini, anche in forma associata:
Il soggetto promotore dovrà provvedere al pagamento delle assicurazioni contro gli infortuni e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile.
Possono ospitare un tirocinio formativo tutti gli enti pubblici e privati.
Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, è possibile istaurar:
Sono esclusi da questi limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.
Sono posti una serie di divieti per evitare che il tirocinio sia utilizzato come rapporto di lavoro a costo zero.
Sulla base di quanto previsto all’articolo l, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia, l’importo non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Per attivare un tirocinio formativo vi deve essere una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.
I tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego almeno il giorno antecedente all’inizio del tirocinio. L’eventuale ritardo o omissione della comunicazione obbligatoria porta all’applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore, in capo all’azienda ospitante.
Il progetto formativo è un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante e il tutor per tutta la durata del tirocinio. Deve essere predisposto sulla base di modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio e va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante; soggetto promotore; soggetto ospitante.
Sono previsti due tutor: il TUTOR O REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO e il TUTOR TECNICO
Il primo è designato dal soggetto promotore, il secondo è scelto dall’azienda ospitante tra i soggetti con adeguata esperienza e competenza professionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor tecnico può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti.
Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati con, eventualmente, le competenze acquisite.
L’esperienza effettuata potrà essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”qualora la partecipazione del tirocinante abbia avuto una durata pari almeno al 70% della previsione indicata nel progetto formativo.
Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e quindi alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Se, invece, il datore di lavoro non provvede al pagamento dell’indennità di partecipazione, il tirocinio è comunque valido e verrà applicata solo una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.
Alleghiamo infine le linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013.