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Linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013: i dettagli

Il contenuto delle linee guida sui tirocini, accordo Governo e regioni del 24 gennaio 2013. Linee guida sui tirocini formativi.


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di - 13 Febbraio 2013

Il 24 gennaio scorso è stato siglato l’Accordo tra Governo e la Conferenza delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle nuove “Linee guida in materia di tirocini”.

L’emanazione delle Linee Guida, prevista dalla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, è finalizzata a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia delineando con maggiore chiarezza i contorni della materia. I principi generali dell’accordo sono i seguenti:

Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.

Tipologie di tirocini formativi

Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:

  1. tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi
  2. tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi
  3. tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre I tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

Durata tirocini formativi

La durata iniziale del tirocinio, stabilita dal singolo progetto formativo, può essere inferiore a quella massima, consentendo una proroga per il raggiungimento del periodo massimo consentito.

Le linee guida sui tirocini non si applicano ai:

Sospensione del tirocinio

Durante il periodo di stage, il tirocinante ha diritto a una sospensione per:

Il periodo di sospensione non si computa al fine della durata complessiva del tirocinio secondo.Il tirocinante potrà effettuare al massimo un tirocinio con lo stesso soggetto ospitante (es. azienda), mentre potrà effettuare più tirocini presso più aziende.

Soggetti promotori

Le  Regioni  e  Province  Autonome  individuano  soggetti,  pubblici  e  privati,  accreditati  o  autorizzati,  che possono  promuovere  il  tirocinio. Possono promuovere tirocini, anche in forma associata:

Il soggetto promotore dovrà provvedere al pagamento delle assicurazioni contro gli infortuni e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile.

Soggetti ospitanti

Possono ospitare un tirocinio formativo tutti  gli enti pubblici e privati.

Numero massimo di tirocini attivabili dal soggetto ospitante

Il numero di tirocinanti presenti, contemporaneamente, in azienda è proporzionato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto, è possibile istaurar:

Sono esclusi da questi limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.

Divieti

Sono posti una serie di divieti per evitare che il tirocinio sia utilizzato come rapporto di lavoro a costo zero.

Indennità di partecipazione

Sulla  base  di  quanto  previsto  all’articolo  l,  commi  34 – 36,  della  legge  n.  92  del  2012  è  corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma  restando  la  competenza  delle  Regioni  e  Province  Autonome  in  materia,  l’importo non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.

Nel caso di  tirocini  in favore  di  lavoratori sospesi  e  comunque precettori di  forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.

Dal punto di  vista fiscale  l’indennità corrisposta al  tirocinante è  considerata quale reddito assimilato a quelli di  lavoro dipendente (cfr.  art.  50, d.P.R.  n.  917/1986 TUIR).  Stante,  comunque, la non  configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Attivazione tirocinio e progetto formativo

Per attivare un tirocinio formativo vi deve essere una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

I tirocini sono soggetti all’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego almeno il giorno antecedente all’inizio del tirocinio. L’eventuale ritardo o omissione della comunicazione obbligatoria porta all’applicazione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore, in capo all’azienda ospitante.

Il progetto formativo è un progetto realizzato sui contenuti del tirocinio e accompagna il tirocinante e il tutor per tutta la durata del tirocinio.  Deve essere predisposto sulla base di  modelli definiti dalla Regione ove ha sede il tirocinio e va sottoscritto dalle parti coinvolte: tirocinante; soggetto promotore; soggetto ospitante.

Sono previsti due tutor: il TUTOR O REFERENTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVO e il TUTOR TECNICO
Il primo è designato dal soggetto promotore, il secondo è scelto dall’azienda ospitante tra i soggetti con adeguata esperienza e competenza professionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor tecnico può accompagnare fino a un massimo di  3 tirocinanti.

Attestazione dell’attività

Al termine del tirocinio il soggetto promotore dovrà rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valutazione effettuata dal soggetto ospitante, un’attestazione dei risultati con, eventualmente, le competenze acquisite.

L’esperienza effettuata potrà essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”qualora la partecipazione del tirocinante abbia avuto una durata pari almeno al 70% della previsione indicata nel progetto formativo.

Disciplina sanzionatoria

Se il tirocinio dovesse risultare non conforme alla nuova disciplina e quindi alla relativa regolamentazione regionale di riferimento, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro potrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il tirocinio in un rapporto di natura subordinata, con applicazione delle relative sanzioni amministrative, disponendo, altresì, il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Se, invece, il datore di lavoro non provvede al pagamento dell’indennità di partecipazione, il tirocinio è comunque valido e verrà applicata solo una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00.

Linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013

Alleghiamo infine le linee guida sui tirocini formativi per l’anno 2013.

  linee guida sui tirocini (699,5 KiB, 1.150 hits)

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Tags: Riforma del LavoroStage e Tirocini