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Indennità di malattia e CIGO, FIS o CIGD: chiarimenti dall’INPS

Chiarimenti dall'INPS riguardo alla malattia insorta prima o durante la cassa integrazione salariale CIG, FIS o CIGD


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di - 5 Maggio 2020

Laddove l’evento di malattia colpisca il lavoratore durante la cassa integrazione guadagni a zero ore, che prevede la totale sospensione dal lavoro, quest’ultimo continuerà ad usufruire delle integrazioni salari. Infatti, siccome l’attività lavorativa è sospesa al 100%, il lavoratore non ha nemmeno l’obbligo di comunicare lo stato di malattia.

Quindi, si continuerà a percepire normalmente l’integrazione salariale. È questa una delle conseguenze previste dall’art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La normativa, in particolare, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta definizione del rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l’indennità di malattia.

Malattia insorta prima dell’integrazione salariale

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa, l’INPS afferma che potranno verificarsi due casi specifici:

CIG a orario ridotto: spetta l’indennità di malattia

Laddove l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

Leggi anche: CIG ordinaria, straordinaria, in deroga e FIS: cosa sono e come funzionano

FIS a zero ore e malattia: malattia non sempre indennizzabile

In caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere due ipotesi:

Nel primo caso la malattia non è indennizzabile. Pertanto il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia; questo perchè non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa.

Malattia prima della CIG

Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:

Infine, in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.

Per concludere, non essendo intervenute modifiche alla disciplina sopra illustrata, la stessa continua ad applicarsi anche per CIG, FIS, CIGD COVID-19.

INPS Messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020

Di seguito alleghiamo il testo completo del messaggio INPS.

  Messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020 (52,5 KiB, 573 hits)

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Tags: Cassa integrazioneINPSmalattia