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Maxi sanzione nel lavoro occasionale accessorio

Nota del Ministero del Lavoro in merito alla irrogazione della c.d. "maxi sanzione" per lavoro "nero" nel lavoro occasionale accessorio


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di - 15 Luglio 2013

Dal sito DPL Modena apprendiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena in merito alla disciplina della c.d. “maxi sanzione” per lavoro nero nei casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio che, solo in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affermato che “la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro, in presenza della comunicazione preventiva all’Inps/Inail, non potrà dare luogo all’irrogazione della “maxi sanzione”. Lo stesso Ministero ha precisato però che in questi casi, sarà necessario operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”; esclusivamente in relazione a quelle prestazioni di lavoro occasionale accessorio rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo il rapporto di lavoro dovrà essere trasformato a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Il testo della risposta del Ministero del Lavoro

In via preliminare, si ricorda che per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l’impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro occasionale accessorio, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 38/2010, che la cd. maxi sanzione per lavoro “nero” possa trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 4. L. n. 183/2010, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A.

In merito alle prestazioni di lavoro occasionale/accessorio, si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INAIL, connessa all’attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come “prestazione di fatto”, non censita preventivamente nei confronti della P.A.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all’istituto in argomento, si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse.

Come chiarito con circolare n. 4/2013, si è voluto scongiurare in tal modo che un unico voucher, attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate; assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l’aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento alla fattispecie prospettata da codesta Direzione territoriale, in merito all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate.

Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti.

Al riguardo appare tuttavia necessario operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

Fonte: DPL Modena e Ministero del Lavoro

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