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di Milani Roberto - 6 Giugno 2016
Il Decreto Ministeriale 95075 definisce i criteri di accesso per un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha dato.
Nel numero 120 della Gazzetta Ufficiale del 24 maggio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 95075 del 25.03.2016. Esso definisce i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria se, come esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa termine l’attività produttiva e propone prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento del personale.
Ricordiamo che il Decreto Legislativo di riferimento per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è il 148 del 2015, artt. da 19 a 25. Si tratta del riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act.
Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha fornito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Decreto 95075 valido non solo per il 2016 ma fino al 2018.
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L’art. 1 del DM 95075, richiamando l’art. 21, comma 4, del D.Lgs 148/2015 e in merito alla durata della CIGS 2016 – 2018 derogando l’art. 4, comma 1, e l’art. 22, comma 2, dello stesso decreto, stabilisce che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere così prorogato:
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 95075 il limite di spesa con cui l’INPS può autorizzare le proroghe degli interventi di CIGS è fissato a 50 milioni di euro per oggi anno.
Per ottenere la proroga dell’intervento di CIGS devono essere rispettate le condizioni di cui all’art. 2 del DM 95075. E sono:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DM 95075, l’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma di crisi aziendale, l’accordo governativo con i Ministeri di cui sopra. L’impresa dovrà quindi dimostrare, attraverso idonea documentazione, le prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda al fine di continuare l’attività.
In sede di accordo è previsto che:
Dopo la stipula dell’accordo governativo, il comma 6 dell’art. 3 del DM 95075 prevede che l’impresa presenti domanda di integrazione salariale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A questa istanza, come da condizioni previste dall’art. 2 dello stesso DM, va allegato:
Allo scopo di garantire la continuità aziendale e la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nella cessione, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo di cui sopra, a queste domande di autorizzazione al trattamento di CIGS non si applica il procedimento previsto dall’art. 25 del D.Lgs 148/2015.
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