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di Daniele Bonaddio - 3 Febbraio 2020
Ai fini del calcolo dei contributi da versare all’INPS, il datore di lavoro deve rispettare dei minimali e massimali di contribuzione stabiliti annualmente dall’INPS. La soglia minima prende il nome di “retribuzione minima imponibile”, ossia l’importo minimo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro. Il reddito da assoggettare a contribuzione deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera. Limite, questo, che non può scendere al di sotto del 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
L’importo massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi viene invece detta “massimale annuo della base contributiva e pensionabile”.
Con la Circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 (che trovate a fondo pagina), l’INPS ha fornito i valori:
Al fine di determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del Dl 402/1981, convertito in Legge 537/1981, che fissa l’importo – per l’anno 2020 – a 27,21 euro.
Mentre per i soci delle cooperative della piccola pesca, la retribuzione convenzionale per l’anno 2020 è fissata in 680 euro mensili (27,21 x 25gg).
Con riferimento ai lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, in applicazione dell’art. 22 della L. n. 160/1975.
Pertanto, considerato che il predetto indice è pari – per l’anno 2019 – allo 0,5%, il limite minimo di retribuzione giornaliera, per quest’anno, è pari a 48,98 euro.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, i minimali di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi, sono pari a:
Nel caso in cui il lavoratore percepisce un reddito superiore, per l’anno 2020, a 47.379 (3.948 euro mensili) è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1%.
Mentre l’aliquota aggiuntiva è prevista esclusivamente per regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore, inferiori al 10%.
Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2020 è pari a 103.055 euro.
Ciò significa che i contributi calcolati e versati oltre tal soglia non potranno essere usati ai fini del calcolo della pensione.
Inoltre il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione, in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento, è pari a 206,23 euro. Mentre il limite annuo è di 10.724 euro (206,23 euro * 52).
Non concorrono comunque a formare il reddito di lavoro dipendente le seguenti voci:
Infine ecco il testo della circolare in oggetto.