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Ministero del Lavoro: i criteri per la CIGO 2016

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Ministeriale 95442 del 15.04.2016. Questo decreto definisce i criteri per la CIGO 2016, vediamo cosa dice.


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di - 30 Maggio 2016

Il Decreto Ministeriale 95442 ha recentemente definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha dato.

Lo scorso 17 maggio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato notizia della pubblicazione del Decreto Ministeriale 95442 del 15.04.2016. Questo decreto definisce i criteri per la CIGO 2016, ovvero i criteri da seguire per l’approvazione dei programmi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO).

Ricordiamo infatti che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Decreto Legislativo 148 del 2015 sul riordino degli ammortizzatori sociali previsto dal Jobs Act, si attendevano istruzioni in merito alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il 2016.

Vediamo dunque quali sono le indicazioni che ha recentemente fornito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Leggi anche: Integrazioni salariali ordinarie, la CIGO

Concessione della CIGO

L’art. 1, comma 1, del DM 95442 evidenzia che dal 01.01.2016 l’Integrazione Salariale Ordinaria è concessa dalla sede INPS territorialmente competente (vedi anche art. 16, comma 1, del D.Lgs 148/2015) per queste causali:

I successivi commi 2 e 3 mettono in evidenza i concetti di transitorietà/temporaneità e di non imputabilità. Nello specifico:

Integrazioni delle causali di intervento

Gli articoli da 3 a 9 del DM 95422 integrano le causali individuate sopra dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto e di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs 148/2015. Le fattispecie prese in esame sono:

Per un’analisi più approfondita di queste fattispecie, in merito alla presentazione della domanda e alla relazione tecnica correlata, si rimanda al testo completo del decreto riportato in fondo.

Esame delle domande di CIGO

L’art. 2, comma 1, del DM 95442 precisa che, per ottenere la concessione della CIGO, l’impresa deve documentare attraverso una relazione tecnica (resa ai sensi dell’art. 47 del decreto 445/2000 del Presidente della Repubblica) le ragioni che hanno determinato la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa.

L’impresa deve inoltre dimostrare, attraverso elementi oggettivi, che continua ad operare sul mercato. Questi elementi possono essere sostenuti da:

Nell’esame delle domande di CIGO (art. 1, comma 2, dello stesso decreto) vengono valutate le particolari congiunture negative per l’impresa oppure riguardanti il settore produttivo dove opera. Il riferimento è il periodo in cui è avvenuta la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa, senza tenere conto delle eventuali circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata richiesta la CIGO.

CIGO e Contratto di Solidarietà

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DM 95442 la CIGO può essere concessa per unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di un Contratto di Solidarietà. Ci si deve però riferire a lavoratori distinti, e la richiesta CIGO non deve essere superiore a 3 mesi tranne che per eventi oggettivamente non evitabili.

Per il calcolo della durata massima complessiva della CIGO (art. 4, comma 1, D.Lgs 148/2015), va tenuto presente che, nell’unità produttiva interessata, le giornate in cui coesistono CIGO e Contratto di Solidarietà vengono considerate come intere giornate di CIGO (vedi art. 10, comma 2, dello stesso DM).

Ricordiamo che per una definizione completa del concetto di “unità produttiva” è possibile far riferimento alla Circolare INPS n. 197 del 02.12.2015.

Concessione o rigetto di CIGO e supplemento di istruttoria

L’art. 11, comma 1, del DM 95442 sottolinea che il provvedimento di concessione di CIGO o il suo rigetto, parziale o totale, deve riportare una motivazione adeguata in merito agli elementi documentabili presi in considerazione unitamente alla ripresa prevedibile dell’attività lavorativa.

In caso di supplemento di istruttoria, comma 2 dello stesso articolo di cui sopra, l’INPS può richiedere all’impresa entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ulteriori elementi documentabili. Può inoltre anche decidere di sentire le organizzazioni coinvolte nel processo di informazione e consultazione sindacale regolato dall’art. 14, commi da 1 a 6, del D.Lgs 148/2015.

  Decreto Ministeriale 15 aprile n. 95442 (489,2 KiB, 905 hits)

Leggi anche: Jobs Act e integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro

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Tags: Cassa integrazioneMinistero del lavoro