Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10 del 28 marzo 2011, fornisce alcune precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del cd. verbale unico previsto dal collegato lavoro, L.183/2010.
In particolare, chiarisce come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni) ex art. 16 L.689/81, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida che ad illeciti non diffidabili.
L’art 33 del Collegato lavoro, riscrive l’art 13 del d.lgs 164/2004 ossia, la legge sulle “funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”, andando così a modificare le procedure di ispezione nei luoghi di lavoro e l’atto di diffida.
L’art. 33 co 5 dispone che
…Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
In pratica, precisa il Ministero, “Qualora nel verbale unico si provveda contestualmente a diffidare il trasgressore e a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati dal Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)”.
Già con una precedente circolare, la nr. 41/2010, si era chiarito che nelle ipotesi indicate, anche i termini di 30 gg per il ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 D.lgs. 124/2004, decorre sempre dal 46° giorno dalla notifica del verbale unico, così come dallo stesso termine, decorrono i 30 gg per la presentazione di “scritti difensivi e documenti” ex art.18 L.689/81.
Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa (art. 16 Legge 689/1981) decorre dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidabili”.
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