X

Ministero del lavoro: formazione in assetto lavorativo nell'ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi

Ministero del lavoro: formazione in assetto lavorativo ed enti di istruzione e formazione regionali.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 4 Febbraio 2011

L’Università di Bergamo ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in ordine alla possibilità di far svolgere agli studenti “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.

Il ministero, precisa dapprima che “l’attività formativa in questione, in applicazione del diritto/dovere di istruzione e formazione, vuol consentire un più stretto rapporto fra  educazione scolastica e  mondo del lavoro, creando percorsi alternativi che riducano le distanze tra realtà scolastica e lavorativa”.

Quindi precisa che nel nostro ordinamento, è già prevista la facoltà di svolgere attività formativa nell’ambito del processo di produzione delle  Aziende Speciali costituite dalle istituzioni scolastiche mediante gestioni economiche separate in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF).

Detta “formazione in assetto lavorativo”, pianificate nelle attività didattiche o programmate, possono concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto terzi ed essere quindi rivolte alla vendita.

Infatti, continua l’interpello, “l’art. 38 del Decreto  Interministeriale n. 44/2001 – recante “Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” – stabilisce che:

“le istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di  attività didattiche o di attività programmate”.

Peraltro, ai sensi dell’art. 20,  comma 5, del predetto D.I., l’attività didattica può riferirsi a tutte le attività produttive dell’Azienda, fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche”.

Si ritiene quindi che il principio fissato dal Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “formazione in assetto lavorativo”  all’interno di iniziative produttive delle “istituzioni scolastiche” partecipando alle attività rivolte e/o  strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale.

Si ritiene pertanto applicabile tale modalità formativa per l’apprendimento “in situazione reale” – come detto efficacemente diretta a superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti  d’istruzione e formazione professionale regionali  regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: formazioneMinistero del lavoro