Il Ministero del lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 il Decreto 30 luglio 2010, con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della finanziaria 2010.
In via sperimentale per l’anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre del 2010, e’ riconosciuta la contribuzione figurativa ai lavoratori che nel 2010:
- sono beneficiari di qualsiasi trattamento a sostegno del reddito non connesso a sospensione lavorativa;
- accettino un’offerta di lavoro subordinato che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza e che comporta la perdita del diritto alla fruizione dei trattamenti di cui alla lettera a);
- abbiano almeno 35 anni di anzianita’ contributiva alla data di accettazione dell’offerta di lavoro.
Il valore della contribuzione e’ determinato sulla differenza tra l’importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l’importo della retribuzione effettiva percepita per l’attivita’ svolta a seguito dell’accettazione dell’offerta di lavoro di cui al precedente punto.
Il beneficio contributivo e’ riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l’accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Per accedere al beneficio, i lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all’INPS, corredata:
- dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- dal contratto di lavoro comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e riconosce, il beneficio contributivo secondo l’ordine cronologico dell’accettazione dell’offerta di lavoro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto.
Fonte: www.dplmodena.it