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Modalità operative per l'invio telematico del prospetto informatico dei disabili

Lettera circolare del Ministero del lavoro sulle modalità operative per l'invio telematico dei prospetti informativi per disabili.


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di - 20 Gennaio 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato una lettera circolare concernente le modalità operative per l’invio telematico del prospetto informativo dei disabili secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010.

L’invio telematico del prospetto informatico ( vale a dire le informazioni  relative  ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori  beneficiari  della disciplina in materia di collocamento obbligatorio nonche’ i posti di lavoro e le mansioni disponibili), ha come scopo la creazione del sistema Informativo del Lavoro in forma unitaria e omogenea su tutto il territorio nazionale.

I soggetti che per legge sono tenuti ad avvalersi dei servizi informatici per effettuare l’invio del prospetto informativo dei disabili sono i datori pubblici e privati cha occupano alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori per i quali, sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale.

Pertanto i datori di lavoro che non hanno subito cambiamenti in tal senso nell’anno precedente, non sono tenuti all’invio informatico.

Soggetti abilitati

Precisazioni sono fornite in merito ai cd. soggetti abilitati, vale a dire i  soggetti  obbligati, nonche’ gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei  soggetti obbligati. Essi sono:

Per l’adempimento degli obblighi mediante sistemi informatici, tali soggetti devono accreditarsi presso le strutture con le modalità indicate da ciascuna Regione. Le disposizioni sulle modalità di accreditamento saranno rese pubbliche tramite una specifica sezione del portale www.cliclavoro.gov.it

Solo per quest’anno l’invio del prospetto è consentito dal 15 gennaio e fino al 31 gennaio.

Modalità di trasmissione

Previsto dall’art. 4 del decreto: Il modulo deve  essere  trasmesso esclusivamente  per  il  tramite   dei   servizi   informatici resi disponibili dai  servizi  competenti.

I servizi competenti rilasciano,  per  il  tramite  dei  servizi  informatici, una ricevuta  dell’avvenuta  trasmissione  indicante  la  data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa  vigente,  che  fa fede, salvo prova  di  falso,  per  documentare  l’adempimento  di  legge.

In caso di mancato funzionamento dei  servizi  informatici,  che  non consenta di adempiere nei tempi previsti dalla legge,  i  servizi  competenti  rilasciano  su   richiesta   degli   interessati   idonea  documentazione attestante l’adempimento.  Resta  fermo  l’obbligo  di  invio nel primo giorno utile successivo.

Sanzioni

Il ritardo o il mancato invio del prospetto è punito con la sanzione di € 578,43 maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ritardo.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: disabilitàMinistero del lavoro