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di Irshad Francesca Shaukat Riccaboni - 27 Novembre 2017
Il 23 novembre 2017, l’INPS ha emanato la Circ. 174/2017, con riferimento al D. Lgs. 22/2015, fornendo chiarimenti ed istruzioni operative sulla cumulabilità tra trattamento Naspi, residui di trattamento Aspi e Mini Aspi ed altri redditi.
La circolare prende inoltre in esame anche i casi di cumulabilità della NASpI con Borse di Studio, Stage e Tirocini, iscrizione ad Albi professionali, possesso o nuove aperture di partita IVA attiva ed incentivi all’autoimprenditorialità.
Il D. Lgs. 22/2015 agli Artt. 9 e 10 ha enunciato le condizioni di cumulabilità:
La Circolare precisa quando tali redditi siano cumulabili con il trattamento Naspi.
Il succitato Art. 9 prevede in questo caso, un tetto massimo annuo di reddito sino ad 8000,00 Euro e l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni all’INPS, pena il decadimento di accesso al beneficio.
Sono regolamentati dal D. Lg. 50/2017, convertito e modificato nell’Art. 54 della Lg. 94/2017, individuando quelle attività che nel corso di anno, diano luogo a compensi non superiori ad Euro 5.000,00 per ciascun prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori (c, 1) e quindi esenti da imposizione fiscale e senza riflesso sullo stato di disoccupazione (c, 4).
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La Circolare 174/2015 conferma la piena cumulabilità con il trattamento Naspi, senza obbligo di comunicazione del compenso.
La compatibilità di attività esercitate da soggetti professionisti iscritti ad Albi di categoria, non rientrano nell’alveo del D. Lgs. 22/2015, poiché gli stessi devolvono il gettito contributivo alle casse professionali di appartenenza, non gestite dall’INPS.
Nell’ottica di non agire in disparità, l’Istituto Previdenziale ha considerato il caso in cui il soggetto “avente diritto” al trattamento Naspi (provenendo quindi da cessata attività da lavoro dipendente anche parziale), diventi libero professionista e possa quindi richiedere il trattamento anticipato in un’unica soluzione per l’avvio di attività autonoma, ai sensi della legge no. 88/1989 oppure, come dall’ Art. 10 c, 1 del D. Lgs. 22/2015 potrà esercitare tale attività professionale e percepire il trattamento entro un reddito annuo di 4.800,00 Euro, informando debitamente l’INPS e dichiarando il reddito presunto anche pari a zero.
L’iscrizione all’Albo professionale, l’apertura di posizione IVA e la dichiarazione di impegno, non costituiscono secondo l’INPS, l’effettivo svolgimento dell’attività in forma autonoma. La verifica dell’effettivo svolgimento viene pertanto demandata alle strutture territoriali in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e gli Albi professionali di riferimento.
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Infatti, qualora, pur in presenza di regolare svolgimento dell’attività, non vi sia stata comunicazione da parte dell’interessato circa il reddito presunto, il trattamento verrà cancellato, anche se l’attività autonoma fosse antecedente la richiesta Naspi, mentre se l’attività, seppur formalmente avviata, risultasse effettivamente non svolta, continuerà l’erogazione della prestazione.
La premessa è l’Art. 50 del TUIR – redditi assimilati al lavoro dipendente. L’INPS riconosce il Trattamento Naspi ex Art. 9 D. Lgs. 22/2015 (80%) anche nei casi di cessazione di incarico, ma svolto in relazione a rapporto di lavoro dipendente, con un limite annuo di Euro 8.000,00 e con l’obbligo di comunicazione del compenso presunto anche se pari a zero.
Il Socio che percepisce Reddito da Capitale (ex Art. 44 Tuir) non riconducibile a redditi di lavoro subordinato, autonomo o di impresa individuale, è ammesso all’intero trattamento Naspi.
Qualora invece, venisse a crearsi anche un rapporto di carattere subordinato, si avrà un reddito prodotto da attività di socio lavoratore che ricade nella disciplina dell’Art. 9, con limite reddituale pari ad 8.000,00 Euro e riduzione del trattamento all’80%, con obbligo di comunicazione.
In questa fattispecie trova applicazione l’Art. 10, poiché si tratta di reddito con obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti, prodotto da attività abituale o prevalente (di soci e familiari – soci accomandatari e coadiutori), di carattere autonomo o di impresa, sui cui grava pertanto la riduzione del trattamento entro il limite annuo di Euro 4.800,00 con obbligo di comunicazione.
Il trattamento Naspi potrà essere percepito nella sua totalità poiché il reddito è prodotto in forma di capitale, non riconducibile ad attività di lavoro dipendente, con un limite annuo di Euro 4.800,00 ed obbligo di comunicazione.
Il Soggetto in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento Naspi, in caso di avvio di attività autonoma, impresa individuale, socio di cooperativa o socio di capitale sociale, può richiederne la liquidazione anticipata in un’unica soluzione.
Nell’elenco fornito dall’INPS, tra le attività si annoverano:
Il Socio esclusivamente di capitale non può adire al beneficio.
Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività in forma autonoma (comunicazione CAMCOM – piattaforma Telemaco), a pena decadenza, il soggetto deve inviare con comunicazione telematica, la richiesta di liquidazione in un’unica soluzione, indicando se già percettore o meno del trattamento e per quale tipo di attività autonoma, intenda impiegare detta liquidazione.
Per maggiori approfondimenti vi lasciamo alla lettura della Circolare INPS che alleghiamo qui di seguito: