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di Antonio Maroscia - 21 Settembre 2018
Con messaggio 3460 del 21 settembre l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo in agricoltura.
Il messaggio arriva a seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle sedi periferiche e da alcuni patronati in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini del principio di cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI.
La NASpI è la nuova disoccupazione universale introdotta e disciplinata dall’articolo 10 del d. lgs 22/2015 poi modificato e integrato dal d. lgs 150/2015. La norma sulla cumulabilità di altri redditi con l’indennità di disoccupazione stabilisce che questa è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ma a determinate condizioni. Dall’attività autonoma, stabilisce la legge, può derivare:
“un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986”.
Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 lo stesso Istituto ha precisato che questa soglia di reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, in una somma pari a 4.800 euro annui.
Leggi anche: NASpI e lavoro autonomo, subordinato e voucher: compatibilità e cumulabilità
L’INPS precisa quindi che per quanto riguarda il reddito da attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR. Questo consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole (art. 2135 c.c.); purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato art. 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”
Per questa ragione in fase di verifica della soglia di reddito (sempre nel rispetto della soglia su indicata di 4800 euro annui) conta:
Alleghiamo in ultimo il messaggio in oggetto per una sua completa lettura.