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NASpI dopo mobilità o disoccupazione speciale edile

Persistenza del diritto alla NASpI dopo la fruizione di indennità di mobilità ordinaria o di disoccupazione speciale per l'edilizia.


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di - 30 Luglio 2018

Con messaggio numero 3018 del 27/07/2018 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione NASpI a seguito di periodi di mobilità ordinaria o disoccupazione speciale edile. L’INPS si conforma a quanto sostenuto dal Ministero del lavoro nella nota numero 8774/2018.

Si ribadisce quindi che vanno accolte le domande di NASpI se l’istanza di NASpI venga presentata entro sessantotto giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato; al tempo stesso la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia deve intervenire all’interno di detti sessantotto giorni.

NASpI, cos’è

La NASpI è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. A partire dal 1^ maggio 2015, il lavoratore disoccupato può contare sul sostegno al reddito della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

La NASpI è detta anche disoccupazione universale in quanto accorpa in un’unica indennità la vecchia disoccupazione, l’indennità di mobilità e la disoccupazione edile.

Requisiti per accedere alla NAspI

Ricordiamo in breve che per poter accedere all’indennità di disoccupazione il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve presentare la domanda entro 68 giorni e deve possedere i seguenti requisiti:

Naspi dopo mobilità o disoccupazione edile

L’INPS conferma quindi quanto detto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; il Ministero interpellato su questa problematica aveva affermato che:

nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.

Ciò detto l’Istituto spiega in sostanza che la disoccupazione NASpI può essere richiesta anche nei casi in cui la domanda viene presentata entro 68 giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia interviene entro il medesimo termine di sessantotto giorni.

INPS, Messaggio 3018-2018

Alleghiamo il messaggio INPS per una lettura completa del documento di prassi.

  INPS Messaggio 3018-2018 (41,1 KiB, 701 hits)

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Tags: Ammortizzatori SocialiDisoccupazioneINPSNASpI