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Home»Leggi, normativa e prassi»Sanzioni prestazioni occasionali PrestO e Libretto Famiglia (ex voucher): calcolo e importi

Sanzioni prestazioni occasionali PrestO e Libretto Famiglia (ex voucher): calcolo e importi

Antonio Maroscia23 Agosto 20173 Mins Read
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L'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sul calcolo delle sanzioni per le nuove prestazioni occasionali (nuovi voucher).

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Nuovi voucher: calcolo delle sanzioni per le nuove prestazioni occasionali

Con la nota numero 7427 del 21 agosto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune importanti indicazioni in merito ai cosiddetti nuovi voucher, ovvero alle nuove prestazioni occasionali introdotte dal Decreto-Legge 50/2017 così come convertito nella Legge 96/2017.

In particolare la nota dell’INL fa riferimento alle sanzioni dovute in caso di mancata comunicazione delle prestazioni occasionali o in caso di mancato rispetto dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis della Legge 96/2017.

Obbligo di comunicazione delle nuove prestazioni occasionali

Comunicazioni obbligatorie PrestO

La Legge prevede che dopo la registrazione di Prestatore e Committente e del relativo contratto di Prestazione Occasionale, volta per volta il Committente, o il Consulente del Lavoro delegato, deve inviare una comunicazione obbligatoria relativa alle singole prestazioni occasionali.

La comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione dal sito dell’INPS o via Contact Center con:

  • dati del prestatore;
  • compenso pattuito;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • data e ora di inizio e di termine della prestazione;
  • settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione inviata può essere annullata entro 3 giorni.

Comunicazioni obbligatorie Libretto Famiglia

Le nuove Prestazioni Occasionali relative al Libretto Famiglia devono essere comunicate entro 3 giorni dall’avvenuta prestazione (e possono essere annullate entro 3 gg), dall’utilizzatore o dal Patronato delegato, tramite il sito dell’INPS o tramite Contact Center e dovranno contenere le seguenti informazioni:

  • i dati del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
  • la durata della prestazione;
  • l’ambito di svolgimento della prestazione;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis della Legge 96/2017

Le prestazioni occasionali non possono essere utilizzate:

  1. dalle imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  2. dalle imprese del settore agricolo tranne nei seguenti casi e comunque se non iscritte nell’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli:
    1. titolari di pensione;
    2. under 25 studenti;
    3. disoccupati o percettori di CIG;
  3. imprese edili e di settori affini;
  4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sanzioni nelle Prestazioni Occasionali (ex voucher)

La Legge prevede in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione oppure di uno dei divieti sopra elencati si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

La nota dell’INL chiarisce che:

il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99)

  Nota INL 7427 del 21 agosto (141,1 KiB, 822 hits)

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