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di Antonio Maroscia - 23 Agosto 2017
Con la nota numero 7427 del 21 agosto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune importanti indicazioni in merito ai cosiddetti nuovi voucher, ovvero alle nuove prestazioni occasionali introdotte dal Decreto-Legge 50/2017 così come convertito nella Legge 96/2017.
In particolare la nota dell’INL fa riferimento alle sanzioni dovute in caso di mancata comunicazione delle prestazioni occasionali o in caso di mancato rispetto dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis della Legge 96/2017.
La Legge prevede che dopo la registrazione di Prestatore e Committente e del relativo contratto di Prestazione Occasionale, volta per volta il Committente, o il Consulente del Lavoro delegato, deve inviare una comunicazione obbligatoria relativa alle singole prestazioni occasionali.
La comunicazione deve essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione dal sito dell’INPS o via Contact Center con:
La comunicazione inviata può essere annullata entro 3 giorni.
Le nuove Prestazioni Occasionali relative al Libretto Famiglia devono essere comunicate entro 3 giorni dall’avvenuta prestazione (e possono essere annullate entro 3 gg), dall’utilizzatore o dal Patronato delegato, tramite il sito dell’INPS o tramite Contact Center e dovranno contenere le seguenti informazioni:
Le prestazioni occasionali non possono essere utilizzate:
La Legge prevede in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione oppure di uno dei divieti sopra elencati si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
La nota dell’INL chiarisce che:
il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99)