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di Antonio Maroscia - 18 Dicembre 2015
L’INPS ha pubblicato la circolare 201 16 dicembre 2015 riguardo al nuovo assegno di sostegno al reddito introdotto dall’art. 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in attuazione del Jobs Act. La Circolare va a disciplinare gli aspetti normativi, amministrativi e operativi della gestione della nuova prestazione a sostegno del reddito.
L’assegno ordinario di sostegno al reddito è un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che è concesso dall’INPS per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o straordinaria (Cigs) ma in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig.
La nuova normativa introdotta con il Decreto su indicato ne modifica in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, i termini per rimborso o conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.
Principalmente si differenzia dal passato in quanto è stata ampliata la platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Un’altra novità riguarda la durata dell’assegno, che l’attuale sistema lega alle singole causali. Mentre prima la durata della prestazione era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12 mesi, oggi la durata complessiva può raggiungere, nel caso della causale contratto di solidarietà, i 36 mesi.
Le nuove regole sull’assegno di sostegno al reddito si applicano a partire dalle domande presentate a partire dal 24 settembre 2015.
La domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio effettivo della stessa.
Nella circolare, che trovate allegata a fondo articolo, vengono analizzati i seguenti argomenti: