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Home»Leggi, normativa e prassi»Obbligo vaccinale per il personale della scuola: al via il green pass rafforzato

Obbligo vaccinale per il personale della scuola: al via il green pass rafforzato

Daniele Bonaddio14 Dicembre 20214 Mins Read
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Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è esteso anche per il personale della scuola. Ecco chi è obbligato al green pass rafforzato.

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Obbligo vaccinale covid-19
Obbligo vaccinale covid-19

Dal 15 dicembre 2021, scatta l’obbligo vaccinale anche per il personale della scuola; l’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che ha introdotto l’obbligo di vaccino anti covid o green pass rafforzato per il personale scolastico:

  • del sistema nazionale di istruzione;
  • delle scuole non paritarie;
  • dei servizi educativi per l’infanzia;
  • centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  • sistemi regionali di istruzione e formazione professionale;
  • sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

In particolare, l’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

Ecco i dettagli.

Obbligo vaccinale per il personale della scuola: necessario il green pass rafforzato

Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Chi sono i destinatari del provvedimento

La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di:

  • dirigenti scolastici;
  • docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati.

L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Chi sono i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Procedure di controllo e sanzioni amministrative

Infine il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172. Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2, il dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:

  • la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
  • l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
  • la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
  • l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde. Quindi, la sanzione consiste in un pagamento di una somma che va da euro 600 a euro 1.500.

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro

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