Dal 15 dicembre 2021, scatta l’obbligo vaccinale anche per il personale della scuola; l’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che ha introdotto l’obbligo di vaccino anti covid o green pass rafforzato per il personale scolastico:
- del sistema nazionale di istruzione;
- delle scuole non paritarie;
- dei servizi educativi per l’infanzia;
- centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
- sistemi regionali di istruzione e formazione professionale;
- sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
In particolare, l’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).
Ecco i dettagli.
Obbligo vaccinale per il personale della scuola: necessario il green pass rafforzato
Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).
La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.
Chi sono i destinatari del provvedimento
La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di:
- dirigenti scolastici;
- docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati.
L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
Chi sono i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale
La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
Procedure di controllo e sanzioni amministrative
Infine il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172. Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2, il dirigente scolastico invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito:
- la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito;
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde. Quindi, la sanzione consiste in un pagamento di una somma che va da euro 600 a euro 1.500.
La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email