Quando un lavoratore si trova in disoccupazione e percepisce la NASpI, si impegna mediante il Centro per l’impiego a stipulare un patto di servizio personalizzato e a ricevere offerte di lavoro per potersi rioccupare. Nel Psp vengono indicate altresì le date dei colloqui al fine di reinserire il soggetto disoccupato nel mondo del lavoro.
Lo scopo quindi è quello di trovare un’offerta di lavoro congrua per il disoccupato. In caso di mancata accettazione di questa offerta, come stabilisce la normativa sulla disoccupazione, si produce la decadenza del beneficio stesso. Ma quando un’offerta di lavoro si può definire congrua? E quando il lavoratore in Naspi può rifiutare il lavoro offerto?
I criteri e le modalità di definizione di congruità delle offerte di lavoro sono contenute nel Decreto 10 aprile 2018, pubblicato il 14 luglio 2018 in Gazzetta Ufficiale n. 162. Vediamo tutti i dettagli del decreto del ministero del Lavoro.
Offerta di lavoro congrua: cos’è
Per essere definita congrua, un’offerta di lavoro deve necessariamente seguire alcune regole o principi. I principi fondamentali che definiscono la congruità dell’offerta di lavoro, sono contenuti nell’articolo 1 del predetto Decreto. Quindi, i Cpi quando offrono un lavoro a un soggetto disoccupato in NASpI devono tenere conto:
- della coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Inoltre, per i percettori di NASpI è necessario che il lavoro offerto superi del 20% l’indennità percepita.
Durata della disoccupazione e esperienza del lavoratore
L’individuazione del settore economico-professionale d’inserimento del lavoratore disoccupato, dipende dalla durata dello stato di disoccupazione e dalle esperienze e competenze comunque maturate.
In particolare:
- per i soggetti in stato di disoccupazione per un periodo fino a sei mesi: l’offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel patto di servizio personalizzato;
- disoccupati da oltre 6 mesi e fino a 12 mesi: l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento; o in aree di attività in cui il soggetto ha avuto esperienze lavorative significative;
- disoccupati da oltre 12 mesi: si può parlare di offerta di lavoro congrua se rientra in una delle aree di lavoro in cui il soggetto ha avuto esperienze pregresse come da Psp.
Lavoro congruo: contratto di lavoro
Affinché il lavoro venga definito congruo, è necessario offrire:
- contratto a tempo indeterminato;
- oppure un contratto a tempo determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi;
- un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- una retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai CCNL.
Distanza del luogo di lavoro dal domicilio
Quanto alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio, i parametri che definiscono un’offerta di lavoro congrua variano anch’essi in base alla durata della disoccupazione, come di seguito indicato:
- fino a dodici mesi: l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 50 km dal domicilio del soggetto; o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici;
- oltre dodici mesi: l’offerta di lavoro è congrua quando il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio del soggetto; o comunque è raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Durata della disoccupazione |
0-6 MESI |
> 6-12 MESI |
> 12 MESI |
Coerenza con i profili professionali |
Settori individuati nel patto di servizio |
Settori contigui a quelli del patto di servizio |
Altri settori |
Distanza da domicilio |
50km/80 min. |
50km/80 min. |
80km/100 min. |
Entità della retribuzione |
> del 20% dell’indennità percepita |
> del 20% dell’indennità percepita |
> del 20% dell’indennità percepita |
Min. Lavoro – DECRETO 10 aprile 2018
Alleghiamo infine il testo del DM 10 aprile 2018 del Ministero del Lavoro.
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