X

Pagamento degli stipendi in contanti: arrivano i primi chiarimenti dall’INL

Dal 1° luglio 2018, non è più possibile il pagamento degli stipendi in contanti. Unici mezzi ammessi dalla legge sono quelli tracciabili. La violazione comporta l’applicazione di una sanzione non diffidabile. Ecco i primi chiarimenti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 26 Maggio 2018

L’INL ha rilasciato una nota con i primi chiarimenti sul pagamento degli stipendi in contanti. Arrivano quindi le prime delucidazioni dall’Ispettorato Nazionale del lavoro in merito alla nuova norma sulla cosiddetta tracciabilità delle buste paga. L’Ispettorato spiega che in caso di pagamento in contanti degli stipendi dei propri dipendenti, il datore di lavoro non può successivamente ricorrere all’istituto della diffida.

Ciò in considerazione del fatto che l’illecito non è materialmente sanabile. Ragione per cui la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di un terzo, pari a 1.667 euro e, in caso di mancato versamento, sul codice tributo 741T, l’autorità competente a ricevere il rapporto, è l’ispettorato territoriale del lavoro.

Pagamento stipendi in contanti vietato dal 1 luglio 2018

Ma quali sono i rapporti di lavoro interessati dalla novità del divieto di pagare la retribuzione in contanti? La normativa include espressamente:

Restano invece fuori dall’obbligo:

Pagamento stipendio con assegno, bonifico o altri mezzi tracciati

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro devono pagare gli stipendi con mezzi tracciati. Lo stesso vale anche per i committenti nei lavori parasubordinati. Questi sono tenuti per legge a corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale. Lo stesso vale per gli acconti di retribuzione. I mezzi di pagamento degli stipendi consentiti sono:

Retribuzioni in contanti: sanzioni e diffida

Nel caso in cui sia verificato che le retribuzioni sono state pagate in contanti, ma anche in in caso di pagamento tracciato e poi non effettuato, scatterà una sanzione fino a 5000 euro. La nota dell’INL spiega che sia nel caso di pagamento in contanti, sia nel caso di pagamento tracciato, ma realmente non effettuato (es. successiva revoca di un bonifico bancario o all’annullamento di un assegno prima dell’incasso), scattano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida.

A conferma di questo vi è anche l’ulteriore precisazione contenuta nella norma, cioè che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Leggi anche: Stipendio, addio contanti, dal 1° luglio 2018 solo pagamenti tracciati

Violazione non diffidabile in quanto non sanabile

Dunque, non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio, in quanto illecito non materialmente sanabile. Pertanto, la sanzione per gli stipendi in contanti sarà pari a 1.667 euro (cioè 1/3 del massimo) da versare entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione. Verbale che può essere impugnato, entro 30 giorni, con ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 22 maggio 2018, n. 4538

Di seguito alleghiamo la nota dell’INL per una attenta lettura.

  INL - Nota 22 maggio 2018, n. 4538 (41,5 KiB, 2.671 hits)

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Tags: Busta PagaIspettorato del Lavoro