Con la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un’importante precisazione operativa in merito all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. La questione affrontata riguarda uno scenario ricorrente nei cantieri edili: quello del rapporto di lavoro formalmente autonomo tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, che si rivela in realtà un rapporto di subordinazione mascherata.
Questo intervento mira a fare chiarezza sulle responsabilità in capo alle imprese, sulla corretta applicazione della patente a crediti e sull’adeguato trattamento ispettivo nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro. In un contesto normativo in evoluzione, queste indicazioni operative diventano un punto di riferimento per imprese, consulenti del lavoro e operatori del settore.
Quando scatta la sanzione per mancanza della patente a crediti
L’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal recente intervento normativo, prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori (e comunque non inferiore a 6.000 euro) nei confronti di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri:
- privi della patente a crediti;
- con una patente inferiore ai 15 crediti;
- o sprovvisti di un documento equivalente.
In aggiunta, è prevista l’esclusione dalla partecipazione a gare e appalti pubblici per un periodo di sei mesi.
Lavoro autonomo fittizio: subordinazione e sanzioni
La nota dell’INL affronta un caso specifico: l’ipotesi in cui, nel corso di un’ispezione, venga accertato che il rapporto tra il titolare di una ditta artigiana e l’impresa affidataria non è realmente autonomo, bensì un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, la figura del cosiddetto “pseudo-autonomo” viene riqualificata come lavoratore dipendente della ditta affidataria.
Questa riqualificazione comporta due conseguenze rilevanti:
- L’applicazione delle sanzioni previste per il lavoro nero o irregolare (contributive, previdenziali, contrattuali);
- L’applicazione delle sanzioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, comprese quelle per mancata formazione, mancata informazione e mancata sorveglianza sanitaria.
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Chi risponde per la mancanza della patente?
L’INL chiarisce che non è possibile sanzionare il lavoratore pseudo-autonomo per mancata dotazione della patente a crediti. La ragione è semplice: nel momento in cui il rapporto viene riqualificato come subordinato, il soggetto non è più qualificabile come lavoratore autonomo, e quindi non si trova più in una delle condizioni soggettive richieste per l’applicazione della sanzione ex art. 27, comma 11.
In parole povere, non si può contestare a una persona di non possedere un documento che non era tenuto ad avere, alla luce dei fatti accertati.
L’impresa affidataria resta responsabile
Diversamente, l’impresa affidataria dei lavori resta pienamente responsabile e può essere sanzionata:
- per la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- per le violazioni in materia di salute e sicurezza;
- per l’assenza della patente a crediti se operava nel cantiere senza il requisito o con patente insufficiente.
Questa impostazione garantisce coerenza al quadro sanzionatorio: punire sia l’impresa per il lavoro irregolare che il lavoratore per l’assenza della patente sarebbe contraddittorio e giuridicamente fragile, soprattutto in eventuali contenziosi.
Nessuna sanzione per il committente in caso di lavoratore riqualificato
Il chiarimento dell’Ispettorato include anche una precisazione importante per i committenti o responsabili dei lavori. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008, i committenti hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Tuttavia, se il soggetto coinvolto è stato riqualificato come lavoratore dipendente, tale obbligo decade, poiché non rientra più nella categoria dei soggetti tenuti alla patente. Anche in questo caso, dunque, nessuna sanzione potrà essere irrogata al committente per mancata verifica.
Un passo verso maggiore coerenza del sistema ispettivo
La nota INL n. 964 del 2025 si inserisce in un percorso di chiarimento e razionalizzazione del nuovo sistema sanzionatorio collegato alla patente a crediti. Si punta a una maggiore coerenza nell’applicazione delle sanzioni, evitando sovrapposizioni punitive e tutelando i lavoratori vittime di contratti fittizi.
Inoltre, si ribadisce che l’obiettivo primario è la sicurezza nei cantieri e la correttezza dei rapporti di lavoro, non una mera logica punitiva. Le imprese devono essere consapevoli dell’importanza di operare nel rispetto delle regole, anche per evitare pesanti conseguenze economiche e reputazionali.
Conclusioni: più chiarezza, più tutela
Il chiarimento dell’INL è un tassello fondamentale per comprendere come si articolano le responsabilità nei cantieri edili alla luce della normativa sulla patente a crediti. Viene ribadita l’importanza della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro e si pongono limiti netti all’applicazione della sanzione in casi di subordinazione mascherata.
Per imprese, consulenti e datori di lavoro, si tratta di un ulteriore invito a investire nella regolarità e nella sicurezza, elementi che non solo garantiscono il rispetto delle norme, ma contribuiscono a costruire un mercato del lavoro più giusto, trasparente e sicuro.
INL, Nota 964 2025 Patente a Crediti (351,8 KiB, 0 hits)