Per le imprese artigiane c’è un motivo in più per mettersi in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs 81/08. Infatti, se queste ultime non hanno registrato infortuni nel biennio “2016-2017” e sono in regola con le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza, potranno godere di uno sconto assicurativo del 7,09%. Si ricorda che lo scorso anno la riduzione per i premi INAIL era del 7,22%. Si riducono, dunque, gli sconti dello 0,13%.
A confermarlo è il Decreto Interministeriale 11 ottobre 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Riduzione 2018 premi INAIL imprese artigiane: come funziona
L’incentivo, previsto dalla Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), è rivolto alle aziende che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell’ambito di piani pluriennali concordati con le parti sociali.
Destinatari dell’agevolazione sono tutti color che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le norme del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), non abbiano denunciato infortuni nell’ultimo biennio.
Requisiti
L’agevolazione è rivolta a tutte le imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti:
- regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza;
- assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta (2016/2017).
È importante precisare, inoltre, che lo sconto si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).
A chi si applica
Come è noto, in base all’art. 4 del D.P.R. 1124/65, sono soggette agli obblighi assicurativi INAIL anche le imprese artigiane, iscritte al relativo Albo e aventi i requisiti della L. n. 443/1985. Devono essere obbligatoriamente assicurati:
- sia i titolari che prestano abitualmente la loro opera manuale nelle rispettive imprese;
- sia i familiari collaboratori, nonché i soci di società aventi i requisiti per essere considerate artigiane.
Pertanto, gli artigiani sono al tempo stesso:
- soggetti assicuranti in quanto imprese (anche se senza dipendenti e collaboratori);
- e soggetti assicurati in quanto prestatori d’opera soggetti al rischio di infortunio per l’attività svolta nell’impresa.
Ciò comporta che l’artigiano è soggetto agli stessi obblighi e adempimenti di un ordinario datore di lavoro e alle stesse conseguenze sanzionatorie.
L’inquadramento dell’attività e, di conseguenza, anche quello per la determinazione del premio, deve essere conforme a quello effettuato dall’INPS. In tal caso, avviene in una delle quattro gestioni tariffarie, ossia quella dell’“artigianato”, alla quale corrisponde una specifica distinta di premi assicurativi fissata con apposito DM in base alla classificazione delle lavorazioni assicurabili.