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Min. Lavoro: criteri per la proroga della CIGS

Il Min. Lavoro fornisce le indicazioni sui criteri di accesso alla proroga della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria)


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di - 18 Luglio 2016

La circolare ministeriale 22 dell’11 luglio 2016 fornisce le prime indicazioni applicative sui criteri di accesso ad un ulteriore proroga della CIGS ovvero un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Esaminiamola brevemente.

Il Decreto 95075 del 25.03.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria. Sono interessate le aziende che, come esito di un programma di crisi aziendale, terminano l’attività produttiva e propongono prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda con conseguente riassorbimento del personale.

Ricordiamo che l’art. 1 del decreto di cui sopra, richiamando l’art. 21, comma 4, del D.Lgs 148/2015 e in merito alla durata della CIGS derogando l’art. 4, comma 1, e l’art. 22, comma 2, dello stesso decreto, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono essere prorogati:

La recente circolare ministeriale 22 dell’11.07.2016 fornisce le prime indicazioni applicative in merito a quanto sopra, vediamo dunque brevemente di cosa si tratta.

Leggi anche: I criteri per ulteriori periodi di CIGS 2016 – 2018

Condizioni per l’autorizzazione alla proroga della CIGS

La circolare 22 richiama l’art. 2 del decreto 95075, cioè che per ottenere la proroga dell’intervento di CIGS devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Verificati i requisiti di accesso a questa modalità di proroga della CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito, è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato in base alle risorse previste (vedi punto 5 della circolare 22 e artt. 4 e 5 del Decreto 95075).

Procedimento e modalità di presentazione dell’istanza di CIGS

La Circolare 22 ribadisce ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto 95075, che l’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma di crisi aziendale, l’accordo  governativo con i Ministeri citati prima. I contenuti di questo accordo sono elencati nello stesso articolo di cui sopra.

L’impresa dovrà quindi dimostrare, attraverso idonea documentazione, le prospettive concrete di rapida cessione dell’azienda al fine di continuare l’attività. In caso di partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nel confermare le prospettive di rapida cessione e le azioni da adottare per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta o dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi per rilevare l’azienda cedente.

Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie destinate annualmente siano sufficienti a coprire l’intervento. Questo onere finanziario sarà poi parte integrante del verbale.

Se il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili indicherà l’effettivo o potenziale raggiungimento del limite di 50 milioni annui prima del termine dell’anno di riferimento non si potrà perfezionare l’accordo. Effettuata la verifica finanziaria, deve essere quindi indicato il periodo massimo autorizzabile.

Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, attraverso il sistema informatico di “cigs on line”.

Questa istanza deve essere corredata da:

A queste domande non viene applicato il procedimento previsto dall’art. 25, commi da 1 a 7, del D.Lgs 148/2015. Per favorire infine il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’INPS.

  CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 22 DEL 11/07/2016 (206,4 KiB, 745 hits)

Leggi anche: Integrazioni salariali straordinarie, la CIGS

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Tags: Cassa integrazioneMinistero del lavoro