Non è prevista alcuna sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi per gli assistiti dei professionisti (ovvero degli studi professionali) posti in quarantena. Ciò significa che gli intermediari bloccati a casa per malattia dei loro familiari o comunque per motivi precauzionali, dovranno comunque porre in essere gli adempimenti obbligatori. Ciò in considerazione del fatto che non ricorre una oggettiva “assoluta impossibilità”, da parte dei “contribuenti/clienti” dello studio sottoposto a “quarantena”, di porre in essere loro stessi gli adempimenti.
A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate con la Nota protocollo n. 360117 del 23 novembre 2020, in risposta all’Istituto Nazionale dei Tributaristi che aveva chiesto di individuare un automatismo che preveda la “sospensione delle scadenze fiscali e contributive” per i contribuenti assistiti da uno studio professionale di un intermediario fiscale il cui titolare ed i collaboratori siano stati posti in “quarantena”.
Ciò in considerazione del fatto che lo svolgimento delle attività di intermediazione da remoto, implica comunque la presenza di un addetto in studio: questo sia per la gestione dei server che per il reperimento dei documenti non informatizzati.
Quarantena negli studi professionali: le disposizioni attuali
Attualmente le disposizioni non contemplano la sospensione delle scadenze fiscali e contributive nell’ipotesi in cui l’ASL abbia disposto, a carico del titolare e del personale di uno studio professionale, un provvedimento di “restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodi di incubazione”.
Tale periodo è determinato in “10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno”.
Inoltre, non sembrano ravvisarsi le condizioni cui fa riferimento l’art. 9 della L. n. 2121/2000, secondo cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore.
Quarantena professionisti: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la chiusura di uno studio professionale che svolge l’incarico di intermediario, non sembra riconducibile ad una ipotesi di:
- “causa di forza maggiore”;
- “evento eccezionale ed imprevedibile”;
che legittima la sospensione od il differimento degli obblighi fiscali e tributari riferibili ad un soggetto terzo estraneo al provvedimento sanitario.
Infatti, sebbene in genere assolti tramite un intermediario abilitato, il responsabile degli adempimenti tributari e fiscali resta in ogni caso il contribuente/cliente. È dunque quest’ultimo che risponde delle conseguenze anche sanzionatorie nel caso di mancato o tardivo assolvimento.
Tale previsione è infatti riservata alla sola ipotesi in cui l’adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.
Non sembra, quindi, ricorrere nel caso prospettato una oggettiva “assoluta impossibilità”, da parte dei “contribuenti/clienti” dello studio sottoposto a “quarantena,” di porre in essere loro stessi gli adempimenti di cui si chiede la sospensione. Infatti, vi è solamente un’eventuale difficoltà da valutarsi caso per caso.
Sospensione degli adempimenti per “causa di forza maggiore”
Per “forza maggiore” s’intende ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto.
Si ipotizza, in tali casi, un’interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito.
Ad esempio, nel caso di sciopero che impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto.
Agenzia delle Entrate prot. n. 360117 del 23.11.2020
Alleghiamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 360117 del 23.11.2020 alla nota dell’Istituto Nazionale dei Tributaristi prot. 91 del 2 novembre 2020.
Agenzia delle Entrate prot. n. 360117 del 23.11.2020 (297,3 KiB, 285 hits)
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