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Rateazione INPS, crescono i tassi di interesse: ecco le ultime novità

Pronta la circolare numero 98 del 28 agosto 2022, con la quale l'Istituto previdenziale indica i nuovi tassi da applicare alle rateazioni INPS


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di - 6 Settembre 2022

Crescono i tassi di interesse da pagare per richiedere la rateazione dei debiti previdenziali con l’INPS. Infatti, l’inflazione degli ultimi mesi, causa soprattutto il conflitto Russo- Ucraina, ha portato la BCE ad alzare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento).

L’intento è quello ottenere l’effetto contrario ossia favorire una abbassamento dei prezzi. L’aumento dei tassi di interesse si ripercuote anche sugli interessi di dilazione e di differimento e sulle “somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

Proprio questo è l’oggetto della circolare numero 98 del 28 agosto 2022 con la quale l’INPS ha comunicato l’aumento dei tassi di interesse sulle rateazioni e per le sanzioni aggiuntive.

Ecco quali saranno i tassi applicati.

Rateazione INPS: cos’è e come funziona

Il contribuente ha la possibilità di rateizzare i debiti nei confronti dell’INPS comprese le sanzioni.

Per i debiti rispetto ai quali il contribuente richiede la rateazione è necessario che:

Possono richiedere la rateazione (Fonte portale Inps):

La rateazione,  fino a 24 rate (prolungabile fino a 36 in alcuni casi), comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

Aumento dei tassi di interesse sulle rateazioni

Come detto in premessa, la Banca Centrale Europea, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Dunque, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%.

Tale variazione incide sia sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare ai contributi dovuti nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Gli interessi di dilazione pertanto passano dal 6% al 6,50%  e trovano applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 27 luglio 2022 (entrata in vigore aumento tassi BCE)I piani di dilazione già in essere non subiranno modifiche sul tasso applicato.

Inoltre, a decorrere dal 27 luglio 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo. A partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.

I tassi di interesse per il calcolo delle sanzioni civili

I tassi di interesse aggiornati comporteranno una variazione delle sanzioni civili ridotte. 

Quando parliamo di sanzioni civili ridotte facciamo in primis riferimento all’articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Comma  in base al quale, coloro che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”

Dunque, aggiungendo al nuovo tasso ufficiale BCE dello 0,50% la maggiorazione dei 5,50 punti percentuali, viene fuori che il tasso applicato a titolo di sanzione civile è pari al 6%, non più 5,50%.

Rimane fermo che in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.

In presenza di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte si applicheranno nella misura pari al tasso degli interessi legali ossia 1,5%.

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Tags: INPS