>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Antonio Maroscia - 1 Agosto 2019
L’INAIL ha emanato una importante circolare con la quale comunica le nuove modalità di richiesta di rateazione dei debiti per premi e oneri accessori non ancora iscritti a ruolo. Il documento di prassi recepisce la nuova disciplina sulla “rateazione INAIL” approvata con determina presidenziale 227 del 23 luglio 2019.
La circolare 22 del 29 luglio 2019 fa riferimento ai debiti contributivi nei confronti dell’Istituto per il mancato pagamento o evasione dei premi e degli oneri accessori dovuti normalmente in unica soluzione o in 4 rate da corrispondere nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. Nella rateazione possono essere ricompresi anche i debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
I debiti rateizzabili quindi non devono già essere iscritti a ruolo, in quanto in quest’ultimo caso potranno essere rateizzati solo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La nuova disciplina serve a semplificare la procedura di richiesta e concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore. Le novità riguardano l’eliminazione della cosiddetta rata provvisoria e l’obbligo di domanda telematica.
Una delle novità più importanti riguarda l’eliminazione dell’obbligo di versamento della prima rata in acconto (cosiddetta rata provvisoria).
Finora questa prima rata andava presentata insieme alla domanda di rateazione ed era calcolata andando a dividere il debito complessivo diviso il numero delle rate concedibili.
La nuova normativa regolamenta dettagliatamente il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa. Questo anche perchè le nuove istanze dovranno essere presentate telematicamente, anzichè con il vecchio modulo cartaceo (Istanza di rateazione).
Il nuovo servizio telematico di richiesta di rateazione dei debiti INAIL per premi e accessori non iscritti a ruolo è disponibile al seguente indirizzo:
L’istanza può essere presentata sia dall’azienda che da un suo intermediario abilitato. Nell’istanza si dovranno indicare
Successivamente l’Inail territoriale competente in base alla sede legale provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. Perchè questa sia accolta l’importo della singola rata comprensiva di interessi non deve essere inferiore a 150,00 euro.
La rateazione INAIL sarà concessa a condizione che:
Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza l’INAIL dovrà emettere un provvedimento di concessione della rateazzaione comprensivo del piano di
ammortamento.
La prima rata dovrà poi essere pagata, come previsto nel piano di rateazione INAIL, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Quest’ultimo termine è utile ai fini della definizione del DURC.
La dilazione potrà essere concessa per un massimo di 24 rate mensili. E’ comunque prevista la possibilità di richiedere una rateazione fino a 36 mesi, oppure per un periodo da 36 a 60 mesi su apposita concessione del Ministero del Lavoro.
In caso di omesso o parziale pagamento della prima rata si determina l’annullamento della rateazione concessa e del relativo piano di ammortamento.
L’annullamento viene comunicato al debitore e in questo caso viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti, i quali non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione. Infine le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza.
L’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta invece la revoca della rateazione. Anche in questo caso verrà richiesto l’integrale pagamento del debito residuo, le somme non potranno più essere rateizzate e andranno iscritti a ruolo. Al debitore decaduto da una rateazione non potrà essere concessa altra rateazione per un biennio.
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto per la sua completa analisi. Maggiori info qui.