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Home»Leggi, normativa e prassi»Sanzioni Reddito di Cittadinanza: indicazioni INL sulla fruizione indebita

Sanzioni Reddito di Cittadinanza: indicazioni INL sulla fruizione indebita

Daniele Bonaddio1 Agosto 20194 Mins Read
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Con la Circolare 8/2019 l'INL ha indicato quali sono le sanzioni che si applicano in caso di fruizione indebita del Reddito di Cittadinanza

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Sanzioni Reddito di Cittadinanza

A cosa va incontro il cittadino che riceve in maniera indebita il sussidio economico introdotto dal cd. Decretone (D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019), ossia il Reddito di Cittadinanza (RdC)? Quali sono le Sanzioni per il Reddito di Cittadinanza? Sono le domande che maggiormente si pongono coloro che si apprestano a presentare la richiesta. A dissipare ogni dubbio circa le conseguenze sanzionatorie da applicare in caso di percezione irregolare del beneficio economico, ci ha pensato direttamente l’INL con la Circolare n. 8 del 25 luglio 2019. Nel documento di prassi, l’Ispettorato riepiloga quanto contenuto nell’art. 7 del predetto decreto legge, specificando che le condotte illecite possono rilevarsi in due momenti diversi:

  • in fase di presentazione della domanda, e quindi in fase amministrativa (comma 1);
  • durante la fruizione del beneficio economico (comma 2).

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quando e quali sono le sanzioni che si applicano.

Sanzioni Reddito di Cittadinanza

La sanzione che si applica in caso di condotta illecita rilevata in fase di presentazione della domanda di fruizione del RdC, è la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Quindi, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è soggetto alla predetta sanzione.

Leggi anche: RdC e lavoro in nero: cosa si rischia

Diversamente, si applica la pena da uno a tre anni per chi omette di comunicare eventuali variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Tale fattispecie, a differenza della prima, si configura, in un momento successivo alla concessione del beneficio.

La sanzione, chiarisce l’INL, si applica anche laddove l’attività lavorativa inizia prima della domanda di RdC ed il compenso percepito risulta omesso all’atto di presentazione dell’istanza. In tal caso, quel che rileva è l’effettiva omissione o la falsità delle informazioni sulla situazione reddituale del nucleo da fornire attraverso il modello INPS “RDC/PDC – com ridotto”.

Reddito di Cittadinanza (RdC): decadenza, sospensione e revoca

Il cd. Decretone dispone la decadenza del RdC qualora:

  • uno dei componenti il nucleo familiare viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di co.co.co. in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa;
  • non sia stato comunicato, nel termine di 30 giorni, l’inizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.

È disposta, invece, la revoca del beneficio laddove scatta una delle due sanzioni di tipo detentivo su descritte. Analogo epiloga si avrà nel caso in cui si accerta:

  • la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza;
  • l’omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante.

Sanzioni RdC: come comunicare le condotte illecite?

Per supportare le verifiche degli ispettori del lavoro, l’INPS ha predisposto una piattaforma telematica nella quale confluiscono tutti i dati utili all’individuazione dei soggetti percettori del RdC. Qualora il personale ispettivo abbia riscontrato, mediante la consultazione del servizio INPS, una condotta illecita è tenuto a:

  • trasmettere all’autorità giudiziaria – entro 10 giorni dall’accertamento – la documentazione completa del fascicolo oggetto di verifica;
  • comunicare all’INPS (sede territoriale di residenza del lavoratore) una serie di informazioni, quali l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del percettore. L’invio deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana successiva all’accesso ispettivo.

Circolare INL numero 8 del 25 luglio 2019

Di seguito alleghiamo il testo della circolare in oggetto.

  INL, Circolare 8/2019 (825,8 KiB, 603 hits)

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