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Home»Leggi, normativa e prassi»Reddito di emergenza, Decreto Agosto: requisiti e domanda

Reddito di emergenza, Decreto Agosto: requisiti e domanda

Daniele Bonaddio15 Settembre 20203 Mins Read
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È considerata esentasse l’ulteriore quota del beneficio introdotta dal Decreto Agosto. Domande in scadenza il 15 ottobre 2020

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Domanda di reddito di emergenza

C’è tempo fino al 15 ottobre 2020 per richiedere l’ulteriore quota del Reddito di emergenza introdotto con il Decreto Agosto.  La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

L’agevolazione economica può essere richiesta attraverso i seguenti canali:

  • online, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • istituti di Patronato;
  • centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

In caso di accoglimento, la quota di REM è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.

A specificarlo è l’INPS, con la Circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, illustrano i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di REM, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 104/2020.

Reddito di emergenza: cos’è e quali sono i requisiti per ottenerlo

Il Reddito di emergenza, istituito con il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.

L’art. 23 del Dl 104 (Decreto Agosto) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.

Ai fini della concessione della mensilità del REM, occorre soddisfare due requisiti:

  • di residenza, in quanto il richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza economici;
  • economici, per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.

Verifica dei redditi autodichiarati

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:

  • se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre;
  • se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Calcolo del beneficio

Il beneficio economico del REM è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili. Unica eccezione si ha in caso di presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave: in tal caso, l’importo sarà pari a 840 euro.

Si ricorda, a tal proposito, che il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare. Inoltre è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2 ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.

Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza.

Circolare INPS numero 102 del 11-09-2020

Di seguito il testo della circolare in oggetto.

  Circolare INPS numero 102 del 11-09-2020 (231,5 KiB, 484 hits)

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