Reddito di emergenza, Decreto Agosto: requisiti e domanda

È considerata esentasse l’ulteriore quota del beneficio introdotta dal Decreto Agosto. Domande in scadenza il 15 ottobre 2020


C’è tempo fino al 15 ottobre 2020 per richiedere l’ulteriore quota del Reddito di emergenza introdotto con il Decreto Agosto.  La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

L’agevolazione economica può essere richiesta attraverso i seguenti canali:

  • online, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • istituti di Patronato;
  • centri di assistenza fiscale, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

In caso di accoglimento, la quota di REM è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, in caso di accoglimento sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.

A specificarlo è l’INPS, con la Circolare n. 102 dell’11 settembre 2020, illustrano i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di REM, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 104/2020.

Reddito di emergenza: cos’è e quali sono i requisiti per ottenerlo

Il Reddito di emergenza, istituito con il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.

L’art. 23 del Dl 104 (Decreto Agosto) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem. L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.

Ai fini della concessione della mensilità del REM, occorre soddisfare due requisiti:

  • di residenza, in quanto il richiedente deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza economici;
  • economici, per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.

Verifica dei redditi autodichiarati

I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:

  • se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda mentre;
  • se successiva, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Calcolo del beneficio

Il beneficio economico del REM è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili. Unica eccezione si ha in caso di presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave: in tal caso, l’importo sarà pari a 840 euro.

Si ricorda, a tal proposito, che il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare. Inoltre è incrementato di:

  • 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
  • 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2 ovvero fino ad un massimo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.

Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza.

Circolare INPS numero 102 del 11-09-2020

Di seguito il testo della circolare in oggetto.

download   Circolare INPS numero 102 del 11-09-2020
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