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di Daniele Bonaddio - 12 Ottobre 2020
In scadenza giovedì 15 ottobre 2020 la possibilità di inoltrare le domande di Reddito di Emergenza per la mensilità aggiuntiva di ottobre, destinato ai cittadini in difficoltà economica. Si tratta, in particolare, dell’ulteriore quota economica prevista dal Decreto Agosto.
In caso di accoglimento, la quota di REm è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 30 settembre 2020, sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se si presenta tra il 30 settembre e il 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.
Vediamo quindi nel dettaglio come fare domanda e quali sono i requisiti da possedere.
Il Reddito di emergenza, istituito con il Dl 34/2020 Decreto Rilancio, è una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari disagiati a causata del Covid-19.
L’art. 23 del Dl 104 Decreto Agosto ha previsto il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem.
L’agevolazione è rivolta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio economico.
Ai fini della concessione della mensilità del REM, occorre soddisfare due requisiti:
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, autodichiarati in domanda, saranno oggetto di controlli.
Leggi anche: Scadenze fiscali di ottobre 2020: le date dei principali adempimenti
La domanda di Reddito di Emergenza può essere inoltrata attraverso i seguenti canali:
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
Il beneficio economico del REM è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo del beneficio economico non può, comunque, essere superiore a 800 euro mensili. Unica eccezione si ha in caso di presenza di 3 adulti e 2 minorenni di cui un componente è disabile grave: in tal caso, l’importo sarà pari a 840 euro.
Si ricorda, a tal proposito, che il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare. Inoltre è incrementato di:
Si ricorda che la scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano, al momento della domanda, in stato detentivo, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza.